| 1. I lavoratori hanno diritto, per gravi e documentati
motivi familiari, quali la grave malattia del coniuge, del
figlio, di un parente o affine entro il terzo grado, ad un
congedo fino a trenta giorni per ciascun anno.
2. Le assenze di cui al comma 1 non danno luogo a
retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini
previdenziali e sono computate nell'anzianità di servizio.
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