| 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è istituito il Fondo
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sociale per i genitori lavoratori. Il Fondo è alimentato, a
decorrere dal 1^ gennaio 1995, mediante prelievo dal reddito
del lavoratore dipendente, dal reddito del lavoratore autonomo
e dal reddito di impresa pari allo 0,50 per cento.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7,
10, 11 e 12, a decorrere dall'anno 1995, si fa fronte mediante
utilizzazione delle disponibilità del Fondo di cui al comma
1.
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