| 1. I lavoratori hanno diritto ad aspettative per ragioni di
famiglia per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori
a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta
mesi nell'intera vita lavorativa.
2. Le aspettative di cui al comma 1 non comportano diritto
a retribuzione e non sono computate nell'anzianità di
servizio, neppure ai fini previdenziali.
3. I periodi di cui al comma 1 possono essere recuperati
attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro, anche in
deroga alle disposizioni legislative e contrattuali che
stabiliscono l'età di collocamento a riposo obbligatorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si cumulano con quelle
di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
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