| 1. I lavoratori che intendono avvalersi del congedo di cui
al comma 1 dell'articolo 11 devono darne comunicazione al
datore di lavoro almeno cinque giorni prima della data di
inizio del congedo stesso o, in caso di urgenza, entro
ventiquattro ore dall'inizio dell'assenza, con esibizione di
idonea certificazione.
2. I lavoratori che intendono avvalersi dell'aspettativa di
cui all'articolo 14 devono darne comunicazione al datore di
lavoro almeno trenta giorni prima della data di inizio
dell'aspettativa stessa.
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