| 1. Il nono comma dell'articolo 2120 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"L'anticipazione può essere richiesta ed ottenuta anche più
volte nel corso del rapporto di lavoro, per quote che
complessivamente non superino il limite del 70 per cento di
cui al sesto comma e viene detratta, a tutti gli effetti, dal
trattamento di fine rapporto".
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