| 1. Il lavoratore assunto a tempo pieno può chiedere in
qualsiasi momento, per esigenze familiari quali la cura dei
figli e dei minori in affidamento o di un familiare ammalato,
di trasformare il suo rapporto di lavoro in rapporto a tempo
parziale, secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti
in materia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, per quanto riguarda il
pubblico impiego non si applicano le limitazioni previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117.
3. Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi
previdenziali e le modalità di calcolo della pensione e della
indennità di fine rapporto si applica l'articolo 5 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e
successive modificazioni.
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