| 1. E' riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo
come lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare
per il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico
dei suoi membri e, di conseguenza, della società.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano l'istituzione di un Fondo per favorire la
costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe,
secondo modalità che consentano di fruire del Fondo sociale
europeo. Le cooperative possono essere sia di produzione e
lavoro che di solidarietà sociale.
3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano predispongono strumenti idonei a favorire il
reinserimento della donna casalinga nel mondo del lavoro,
mediante meccanismi che ne favoriscano il collocamento e
riservando ad essa una percentuale dei posti disponibili
presso i corsi di qualificazione e di riqualificazione
professionale istituiti per settori per i quali vi sia una
effettiva domanda di lavoro.
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