| 1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il consultorio familiare è istituito al
fine di offrire alle persone, alle coppie e alle famiglie
consulenza e assistenza in ordine alla sessualità, alla
maternità e paternità responsabili, alla promozione e al
mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali e
familiari.
2. Il consultorio familiare, attraverso le diverse
competenze ed avvalendosi della collaborazione di altre
strutture e servizi educativi, sociali e sanitari pubblici e
privati esistenti sul territorio, garantisce:
a) la realizzazione di interventi formativi ed
informativi in ordine alla sessualità, al fine di favorire
l'armonico sviluppo psico-affettivo della persona e promuovere
una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;
b) l'assistenza psicologica e sociale per la
preparazione alla paternità e maternità responsabili;
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c) l'informazione alle donne, finalizzata anche
alla tutela della salute del nascituro, sui fattori di rischio
e di nocività collegati alle attività prestate nei luoghi di
lavoro e nell'ambiente domestico;
d) la diffusione delle conoscenze scientifiche e
delle informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire
o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;
e) la somministrazione dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal
singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto
delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli
utenti;
f) la tutela della salute psico-fisica della coppia
con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei
fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza
genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla
diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV,
all'individuazione delle gravidanze a rischio e alla
prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso
della gravidanza;
g) la tutela e il sostegno della vita umana fin dal
suo concepimento e la promozione del benessere psico-fisico
della donna, della coppia e del bambino;
h) l'assistenza psicologica e sociale e la
consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti
interpersonali e all'educazione dei figli;
i) l'individuazione delle famiglie a rischio e
l'avvio ai servizi competenti per il pronto intervento nel
caso di violenza, con particolare riferimento agli abusi
sessuali nella famiglia;
l) l'informazione e la consulenza legale in materia
di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di
minori e di parità tra uomo e donna;
m) l'assistenza psicologica e sociale in materia di
affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi e di
ammissione al matrimonio dei minori.
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