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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2227
DDL0144-0039
Progetto di legge Camera n. 144 - testo presentato - (DDL12-144)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C144. TESTIPDL
...C144.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC144 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
  sostituito dal seguente:
    "Art. 1. - 1.  Il consultorio familiare è istituito al
  fine di offrire alle persone, alle coppie e alle famiglie
  consulenza e assistenza in ordine alla sessualità, alla
  maternità e paternità responsabili, alla promozione e al
  mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali e
  familiari.
    2.  Il consultorio familiare, attraverso le diverse
  competenze ed avvalendosi della collaborazione di altre
  strutture e servizi educativi, sociali e sanitari pubblici e
  privati esistenti sul territorio, garantisce:
        a)  la realizzazione di interventi formativi ed
  informativi in ordine alla sessualità, al fine di favorire
  l'armonico sviluppo psico-affettivo della persona e promuovere
  una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;
        b)  l'assistenza psicologica e sociale per la
  preparazione alla paternità e maternità responsabili;
 
                              Pag. 14
 
        c)  l'informazione alle donne, finalizzata anche
  alla tutela della salute del nascituro, sui fattori di rischio
  e di nocività collegati alle attività prestate nei luoghi di
  lavoro e nell'ambiente domestico;
        d)  la diffusione delle conoscenze scientifiche e
  delle informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire
  o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;
        e)  la somministrazione dei mezzi necessari per
  conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal
  singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto
  delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli
  utenti;
        f)  la tutela della salute psico-fisica della coppia
  con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei
  fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza
  genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla
  diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV,
  all'individuazione delle gravidanze a rischio e alla
  prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso
  della gravidanza;
        g)  la tutela e il sostegno della vita umana fin dal
  suo concepimento e la promozione del benessere psico-fisico
  della donna, della coppia e del bambino;
        h)  l'assistenza psicologica e sociale e la
  consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti
  interpersonali e all'educazione dei figli;
        i)  l'individuazione delle famiglie a rischio e
  l'avvio ai servizi competenti per il pronto intervento nel
  caso di violenza, con particolare riferimento agli abusi
  sessuali nella famiglia;
        l)  l'informazione e la consulenza legale in materia
  di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di
  minori e di parità tra uomo e donna;
        m)  l'assistenza psicologica e sociale in materia di
  affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi e di
  ammissione al matrimonio dei minori.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-144 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0144 TOTPAG=0024 TOTDOC=0062 NDOC=0039 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=015 PAGFIN=0014 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=014400 00 FASCIDC=12DDL0144 SORTNAV=0014400 000 00000 ZZDDLC144 NDOC0039 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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