| 1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il personale di consulenza e di
assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di
titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina,
psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale,
ostetricia, nonché dell'abilitazione, ove prescritta,
all'esercizio professionale.
2. Il personale del consultorio familiare può essere
integrato da altri specialisti e, in particolare, da
consulenti familiari, previa stipula di apposito contratto.
3. Il personale del servizio opera secondo modalità di
lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri operatori dei
servizi pubblici e privati, sanitari e sociali presenti sul
territorio".
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