| 1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - 1. Al fine di realizzare gli
obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono annualmente iniziative per la formazione,
l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera
nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati
convenzionati, soprattutto in ordine al metodo della
consulenza familiare e al lavoro di gruppo.
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