| 1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i consultori di cui alla lettera b)
dell'articolo 2 presentino i requisiti richiesti dalla
presente legge e dalle leggi
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regionali, sono obbligatoriamente inseriti nella
programmazione di cui al primo comma, mediante convenzione che
potrà riguardare tutte le funzioni consultoriali o parte di
esse".
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