| 1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre
1971, n. 1044, le parole: "e anche per facilitare l'accesso
della donna al lavoro" sono soppresse.
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:
"L'asilo nido concorre alla prevenzione delle situazioni di
svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi
socioassistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare
con la scuola materna.
Ove gli asili nido del territorio non siano sufficienti a
soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le
ammissioni di bambini in situazioni di rischio".
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