| 1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
è inserito il seguente:
"Art. 1- bis. - 1. Le strutture ed i servizi
dell'asilo nido non destinati al ricevimento dei bambini e
comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non
sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze,
esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai
servizi per la prima infanzia, agli interventi informativi
sull'alimentazione, l'igiene e la cura del bambino, come
centri di aggiornamento e di tirocinio per il personale
addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che
intende operare nei servizi per la prima infanzia".
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