| 1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
è inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - 1. La gestione degli asili nido
può essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di
lucro, convenzionati con la regione, purché rispondenti alla
normativa regionale".
2. Dopo l'articolo 6- bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1044, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"Art. 6- ter. - 1. Quando esigenze locali lo
richiedono, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e
consorzi di comuni,
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nella elaborazione dei piani annuali degli asili nido le
regioni possono prevedere l'apertura di asili nido con
dimensioni ridotte (micronido) come sedi aggregate a scuole
materne o primarie oppure ad altre strutture idonee adibite a
servizi per l'infanzia.
2. Il micronido si avvale dei servizi e del personale di
sorveglianza della struttura cui è aggregato, sulla base di
convenzioni stipulate tra i comuni e l'ente gestore della
struttura.
3. Il comune favorisce e sostiene inoltre le iniziative per
la realizzazione di asili nido con dimensioni ridotte assunte
da privati aventi i requisiti previsti dalla presente
legge".
3. Dopo l'articolo 6- ter della legge 6 dicembre 1971,
n. 1044, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è
inserito il seguente:
"Art. 6- quater. - 1. Il personale degli asili
nido è dipendente dell'ente gestore del servizio".
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