| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono per ogni comune capoluogo di provincia un
servizio centralizzato di pronto intervento e di trasporto
neonatale con base operativa nella divisione di terapia
intensiva neonatale di un ospedale.
2. I presìdi sanitari pubblici e privati, fermo restando
l'obbligo di garantire condizioni sanitarie pienamente
adeguate, favoriscono il miglioramento delle condizioni
ambientali e l'utilizzazione delle équipes e del
personale di assistenza, al fine di sostenere, anche
psicologicamente, la donna partoriente. A tal fine,
garantiscono l'accesso e la permanenza, prima, durante e dopo
il parto, di un familiare o altra persona espressamente
richiesti dalla donna, nonché il mantenimento del neonato
presso la madre, ove la madre stessa lo richieda. L'impianto
strutturale e organizzativo
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dei reparti di ostetricia e di patologia neonatale
è adeguato a tali obiettivi.
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