| (Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n.559, recante nuovo
ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato).
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15
della legge 13 luglio 1966, n.559, sono quadruplicati.
2. A decorrere dal 1^ gennaio successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal
comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale
di statistica.
3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è
autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione
degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e
modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
e 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
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