| 1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 41 le
coppie per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) aver contratto matrimonio nei cinque anni
antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero
contrarlo non oltre l'anno successivo alla delibera di
concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva
celebrazione del matrimonio;
b) godere di reddito familiare complessivo annuo
non superiore a lire 35.000.000, al netto degli oneri
previdenziali e fiscali;
c) non essere proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui
ambito si intende utilizzare il mutuo e fissare nel medesimo
comune la residenza familiare;
d) non aver fruito di agevolazioni, previste da
leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali,
dirette all'acquisizione di abitazione, fatte salve quelle di
natura tributaria.
2. Il reddito di cui al comma 1, lettera b), se
riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi
di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri
previdenziali e fiscali.
3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera
b), è aumentato di lire 2.000.000 per ciascun figlio e
per ciascun anziano convivente a carico.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera
b), è annualmente aggiornato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in misura percentuale
pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
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