| 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale, dei lavori
pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 42,
secondo i princìpi fissati per i mutui in favore dei
lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891,
attenendosi ai seguenti ulteriori criteri:
a) i mutui devono essere concessi su tutto il
territorio nazionale;
b) le rate di ammortamento costanti, comprensive di
capitale ed interessi, non devono comunque superare il 20 per
cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai
componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni
rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, o da copia delle denunzie dei redditi che, sottoscritte
dagli interessati, costituiscono dichiarazioni sostitutive di
certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere agli uffici
delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del
nucleo familiare;
c) le rate di ammortamento costanti sono deducibili
per intero dal reddito imponibile in deroga alle disposizioni
vigenti;
d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al
reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire
100 milioni;
e) deve essere prevista la possibilità di
estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto
dell'alloggio, con facoltà, in tal caso, di alienarlo e con
divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di
abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle
fiscali;
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f) per il caso di trasferimento del nucleo
familiare deve essere prevista la possibilità di cedere
l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge
18 dicembre 1986, n. 891, e di ottenere, ove sussistano le
condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, in
deroga ai limiti di pregressa durata del matrimonio, un mutuo
per l'acquisto dell'abitazione nella nuova residenza;
g) deve essere prevista una forma di assicurazione
obbligatoria che preveda la estinzione totale del mutuo in
caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale
proporzionale in caso di morte di uno solo dei beneficiari.
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