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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2244
DDL0144-0056
Progetto di legge Camera n. 144 - testo presentato - (DDL12-144)
(suddiviso in 62 Unità Documento)
Unità Documento n.56 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C144. TESTIPDL
...C144.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 21 Art. 43.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC144 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
  Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale, dei lavori
  pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro
  che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 42,
  secondo i princìpi fissati per i mutui in favore dei
  lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891,
  attenendosi ai seguenti ulteriori criteri:
        a)  i mutui devono essere concessi su tutto il
  territorio nazionale;
        b)  le rate di ammortamento costanti, comprensive di
  capitale ed interessi, non devono comunque superare il 20 per
  cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai
  componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni
  rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  600, o da copia delle denunzie dei redditi che, sottoscritte
  dagli interessati, costituiscono dichiarazioni sostitutive di
  certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere agli uffici
  delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del
  nucleo familiare;
        c)  le rate di ammortamento costanti sono deducibili
  per intero dal reddito imponibile in deroga alle disposizioni
  vigenti;
        d)  l'importo dei mutui deve essere commisurato al
  reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire
  100 milioni;
        e)  deve essere prevista la possibilità di
  estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto
  dell'alloggio, con facoltà, in tal caso, di alienarlo e con
  divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di
  abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle
  fiscali;
 
                              Pag. 22
 
        f)  per il caso di trasferimento del nucleo
  familiare deve essere prevista la possibilità di cedere
  l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge
  18 dicembre 1986, n. 891, e di ottenere, ove sussistano le
  condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, in
  deroga ai limiti di pregressa durata del matrimonio, un mutuo
  per l'acquisto dell'abitazione nella nuova residenza;
        g)  deve essere prevista una forma di assicurazione
  obbligatoria che preveda la estinzione totale del mutuo in
  caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale
  proporzionale in caso di morte di uno solo dei beneficiari.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-144 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0144 TOTPAG=0024 TOTDOC=0062 NDOC=0056 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=001 PAGFIN=0022 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=014400 00 FASCIDC=12DDL0144 SORTNAV=0014400 000 00000 ZZDDLC144 NDOC0056 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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