| 1. Qualora il nucleo familiare in conseguenza della nascita
o dell'adozione di figli, abbia necessità di acquistare una
abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla
vendita della prima abitazione, alla permuta o all'acquisto
della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica
solo in caso di vendita della abitazione originaria.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche nel caso
di documentate accoglienze di parenti anziani, che risultino
effettivamente conviventi col nucleo familiare almeno da un
anno al momento dell'acquisto della nuova abitazione.
3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo
44 e dal presente articolo è istituito un apposito fondo di
lire 20.000.000.000 annue a partire dal 1995.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato mediante
corrispondente diminuzione del fondo costituito dall'articolo
3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891.
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