| (Gestioni fuori bilancio).
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già
differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è
ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore
della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio.
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al
comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di
protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle
finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4,
9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e
comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione
fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
efficacia dal 1^ luglio 1993.
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