| 1. E' istituito il Ministero per la famiglia e la
solidarietà sociale.
2. Il Ministero per la famiglia e la solidarietà
sociale:
a) coordina gli interventi di politica familiare
dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti
pubblici;
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b) promuove l'attuazione nel territorio della
Repubblica degli indirizzi formulati da organismi
internazionali ai quali l'Italia partecipi;
c) promuove tramite il Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri il
coordinamento delle politiche familiari delle regioni.
3. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale dà
il proprio concerto su tutti i disegni di legge concernenti le
politiche familiari.
4. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno. A tal
fine le regioni, entro il 30 maggio di ciascun anno,
trasmettono al Ministero una relazione sulla situazione nella
regione che fornisca tutti i dati relativi ai servizi, alle
iniziative, alle convenzioni ed ai contributi in materia di
politica familiare.
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