| Onorevoli Colleghi! -- Il tema della condizione
dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese, della
necessità di una efficace protezione del soggetto in età
evolutiva, della indispensabilità di una migliore promozione
del minore nel suo difficile itinerario di crescita umana è
divenuto tema centrale nella costruzione di una migliore
comunità umana, aperta verso un migliore futuro. Alla presa di
coscienza collettiva della natura fondamentale del problema
dell'infanzia e dell'adolescenza si va accompagnando
l'avvertita esigenza di una profonda e organica revisione
della legislazione in materia minorile, una legislazione
fortemente datata e per molti aspetti insufficiente. Basta
rilevare in proposito che il codice civile risale al 1942 (e
la riforma del diritto di famiglia ha solo marginalmente
affrontato il tema di un riconoscimento della personalità
minorile al di fuori dell'ambito familiare); che il codice
penale - che prevede norme a tutela anche del minore - è del
1930, fortemente influenzato dall'immagine che in quell'epoca
storica si aveva del soggetto in formazione; che gli organi
giudiziari a tutela del minore sono disciplinati ancora dal
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che la
mancanza di una legge quadro sull'assistenza ai minori non ha
reso possibile lo sviluppo adeguato di una rete di servizi
capaci non solo di tutelare ma anche di promuovere uno
sviluppo armonico della personalità in evoluzione.
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Eppure, dagli anni trenta ad oggi vi è stata una
profondissima trasformazione nel modo di concepire il soggetto
minore, i suoi bisogni, i suoi diritti.
Fino a due decenni fa il bambino è stato spesso visto più
come una speranza d'uomo che come una persona fornita di una
pienezza di umanità che deve essere sviluppata ed affinata ma
che è già sufficientemente ricca ed autonoma; più come una
cosa in proprietà dell'adulto, che la può sfruttare a
piacimento, che come un soggetto la cui dignità deve essere
rispettata; più come figlio di famiglia "scorta viva
dell'unità ... familiare" - come icasticamente ha detto
qualcuno - e quindi di totale proprietà del padre o della
madre padrona, che come autonomo essere umano. Ed il diritto
ha spesso recepito questo comune modo di sentire, anche perché
il diritto privato, pervaso da una concezione essenzialmente
patrimonialistica, ha finito col respingere sul piano della
irrilevanza o tutt'al più sul terreno del diritto pubblico
l'attuazione dei diritti fondamentali della persona e perché
la tendenza - assai viva nelle codificazioni ottocentesche
europee - a prendere in considerazione solo il "soggetto
unificato", e cioè l'uomo normale della società borghese,
rendeva impensabili interventi normativi particolaristici - e
tutele differenziate - a secondo delle diverse esigenze. Ne è
conseguito che il soggetto in formazione divenisse un'ombra
per il diritto, una figura sfocata priva sostanzialmente di
diritti diversi da quelli patrimoniali ed il cui sviluppo
umano era affidato alla buona volontà dell'adulto.
La nuova carta dei valori della nostra vita comunitaria -
radicata sul fondamentale principio della tutela della persona
umana e della solidarietà sociale per superare tutte le
situazioni di difficoltà che rendono impossibile o anche
difficile il pieno esplicarsi della personalità dell'uomo - ha
imposto una profonda revisione del modo con cui il diritto
deve porsi nei confronti dei minori. Inoltre, le solenni
dichiarazioni internazionali sui diritti del fanciullo hanno
reso ulteriormente indilazionabile una revisione
legislativa.
Sono state così approntate importantissime riforme: basti
pensare alla legge sull'adozione, alla riforma del diritto di
famiglia, alla legge che ha portato la maggiore età a diciotto
anni, alla legge sulla istruzione obbligatoria per otto anni
ed alla riforma del codice di procedura penale in materia di
minori. E' mancata, però finora una riforma non solo
settoriale ma globale che si facesse carico delle
interconnessioni tra i diversi settori e cercasse di impostare
una tutela del minore a tutto campo.
Con la presente proposta di legge si intende dare una
compiuta risposta a questa esigenza di prevedere una
disciplina legislativa che si preoccupi non solo di
riconoscere i diritti nei vari ambiti in cui essi devono
essere fatti valere, ma anche di individuare concreti ed
efficaci strumenti affinché i diritti proclamati possano
essere effettivamente goduti. Non ci si è perciò limitati a
riformare il codice civile, la legge sulla adozione e
l'affidamento, il codice penale nella parte relativa alla
tutela della personalità minorile ma si è anche affrontato il
tema di una migliore individuazione e collocazione degli
strumenti di tutela giudiziaria del minore, si sono previsti
nuovi originali strumenti di tutela anche extragiudiziaria del
minore, si è predisposto uno strumento di conoscenza della
condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese,
si sono date precise indicazioni al legislatore regionale
affinché gli enti locali possano svolgere in modo adeguato la
loro funzione di protezione e di promozione del minore
nell'ambito dei compiti loro propri (per l'attuazione dei
diritti sociali dei minori).
Sembra ai proponenti che la via da percorrere per
raggiungere l'obiettivo proposto non possa che essere quella
della presentazione di un progetto di legge organico come
questo.
Non appare infatti condivisibile l'idea di far approvare
dal Parlamento una legge di meri princìpi come il cosiddetto
"statuto dei minori": una legge di tal fatta è già entrata nel
nostro ordinamento attraverso
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la legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha dato piena ed
intera esecuzione alla convenzione dell'ONU sui diritti del
fanciullo.
Non sembra neppure opportuno ricorrere ad una legge delega
per affrontare questa materia: perché non è possibile
espropriare il Parlamento di una materia così delicata in cui
si devono individuare diritti fondamentali della persona,
delegando ad uffici ministeriali il compito di delineare quali
debbano essere i diritti dei minori e come debbano essere
concretamente tutelati (non si è mai per esempio pensato di
predisporre la riforma del diritto di famiglia attraverso una
legge delega); perché una legge delega - se i princìpi non
sono del tutto generici ma puntuali - impone tempi di esame
tutt'altro che celeri in quanto si devono prevedere, ed
evitare, deformazioni interpretative e attuative da parte
dell'esecutivo (i tempi che si sono resi necessari per
l'approvazione del codice di procedura penale sono
indicativi); perché l'uso dello strumento della delega
comporta il rischio di una precarietà della disciplina a
seguito di contestazioni per eccesso di delega, il che sarebbe
esiziale quando si tratta di tutela di diritti (l'esperienza
del codice di procedura penale per minorenni che ha visto
annullati della Corte costituzionale alcuni fondamentali
istituti per eccesso di delega è stata tutt'altro che
positiva).
Non appare infine praticabile la strada di progetti
settoriali: vi è il forte rischio di perdere la visione di
insieme e di dar vita a discipline scollegate e perciò meno
efficaci o addirittura contraddittorie.
Si è ritenuto perciò preferibile presentare questo testo di
tutela globale dei diritti del minore, sulla base di uno
studio compiuto in materia dalla Fondazione Zancan, di cui si
condividono le linee portanti e la metodologia con cui sono
stati affrontati i problemi sul tappeto: nella discussione
parlamentare, le singole soluzioni potranno essere meglio
calibrate ma avendo presente tutto il ventaglio di problemi e
le interconnessioni tra essi.
Non è possibile illustrare specificatamente tutte le norme
contenute nella proposta: ci si limiterà ad indicare le linee
portanti della disciplina prevista. Si è innanzi tutto
ritenuto opportuno enunciare, nella prima parte del progetto
di legge, alcuni princìpi fondamentali, concernenti le
finalità ed i criteri alla base della nuova normativa,
partendo dal riconoscimento della pensione sociale della
famiglia e dalla necessità di tutelare la salute psico-fisica
del minore, il suo sviluppo culturale e professionale, il suo
inserimento nella società e predisponendo le opportune
garanzie per rendere effettivi tali diritti.
Gli articoli dall'1 al 5 enunciano, pertanto, alcuni
diritti fondamentali del minore, perché l'esplicito
riconoscimento di essi diviene canone interpretativo di tutto
il sistema di tutela della personalità minorile.
Si afferma così che tutti i diritti ricocosciuti sono
aspetti particolari di un generale diritto all'educazione del
ragazzo (articolo 1); che il minore, in quanto cittadino, deve
godere di tutti i diritti e di tutte le libertà costituzionali
riconosciute ad ogni cittadino (articolo 2); che il minore ha
un diritto-dovere di partecipare alla vita sociale (articolo
3); che l'interesse del minore deve sempre prevalere su gli
interessi degli adulti (articolo 4); che il minore deve poter
manifestare il proprio pensiero sulle questioni che lo
riguardano e che nelle procedure giudiziarie o amministrative
deve essere ascoltato e rappresentato da un curatore speciale
quando vi sia un conflitto di interessi sia pur potenziale
(articolo 5).
Sul piano degli status familiari si sancisce il
diritto del minore ad essere educato in un valido ambiente
familiare che sia, possibilmente, quello della propria
famiglia di origine, imponendo allo Stato di sostenere la
famiglia non solo con misure economiche (articolo 29); si
risolvono alcuni problemi interpretativi suscitati dalla legge
di riforma del diritto di famiglia (articoli 31, 33, 34 e 35);
si elimina la norma che consente la legittimazione per
provvedimento del giudice, che non solo appare anacronistica
dopo la equiparazione tra figli legittimi e figli naturali ma
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che è anche causa di conflitti tra un genitore che si
considera legittimo e altro genitore che si considera naturale
(articolo 38); si consente il riconoscimento, con alcune
garanzie, del figlio incestuoso, ultimo residuo della
categoria dei figli non riconoscibili (articolo 37); si
assicura al minore adolescente l'esercizio di alcuni diritti
personalissimi (il riconoscimento del proprio figlio anche
prima di sedici anni, la possibilità di matrimonio, la
possibilità di esercitare le azioni di stato: articoli 32, 36
e 39) eliminando così l'assurda situazione secondo cui il
minore, anche prima di sedici anni, è considerato pienamente
capace di interrompere la gravidanza ma è ritenuto incapace di
effettuare una scelta di vita riconoscendo il proprio figlio o
sposandosi proprio per poterlo accogliere.
Un'attenzione particolare è stata dedicata al tema dei
rapporti genitori-figli inquadrati non più nell'ambito della
potestà genitoriale ma in quello della responsabilità
genitoriale.
Sono stati così meglio specificati i diritti e i doveri del
genitore non affidatario per evitare deresponsabilizzazioni e
disimpegni (articolo 41); è stato ribadito che anche in caso
di separazione devono essere mantenute le relazioni affettive
del minore in ambito parentale quando ciò non sia
controproducente (articolo 40); è stato indicato in modo più
puntuale in che consista la responsabilità genitoriale
(articolo 43), anche in relazione all'inserimento del minore
nella nuova famiglia costituita dal suo genitore affidatario
(articolo 45); si sono specificati gli abusi, le trascuratezze
e le inadeguatezze della responsabilità genitoriale che
esigono interventi di protezione (articolo 47) e i
provvedimenti che possono essere presi a riguardo (articolo
48) introducendo la possibilità per il giudice di ordinare
l'allontanamento del genitore dalla casa familiare per evitare
che il figlio vittima debba anche subire lo sradicamento dal
suo ambiente ordinario di vita; si è sottolineato che
l'affidamento al servizio sociale comporta la predisposizione
di un progetto educativo a cui devono partecipare anche i
genitori (articolo 49); si è meglio disciplinato il
procedimento con particolare riguardo ai provvedimenti urgenti
che devono essere controllati dal collegio.
Diverse disposizioni riguardano la disciplina della tutela.
Accanto a norme che si limitano ad aggiustamenti tecnici vi
sono norme di maggior rilievo: la previsione, del tutto nuova,
di un assistente per la protezione del minore in situazione di
difficoltà per sostenere il ragazzo in accordo con i suoi
genitori, senza dover assumere provvedimenti sulla potestà che
sono sempre deresponsabilizzanti e vissuti come sanzionatori
(articolo 55); la previsione secondo cui la tutela può essere
conferita anche ad un membro della comunità familiare in cui
il minore è inserito che però non può essere nominato tutore
di più di tre minori (per evitare tutele puramente formali a
funzionari: articolo 56); l'indicazione delle funzioni
dell'assistente per la protezione del minore: seguire il
processo educativo svolgendo opera di sostegno o
collaborazione con i genitori al fine di garantire
l'attuazione delle prescrizioni; sostituzione dei genitori a
loro richiesta per tutelare il minore nei confronti
dell'autorità amministrativa, dei servizi, delle agenzie di
socializzazione; segnalare al tribunale le situazioni in cui è
opportuno un intervento giudiziario per carenza dei servizi
(articolo 59).
Sono anche previsti interventi a protezione del minore in
difficoltà. La giusta rinuncia ad interventi penali o
parapenali nei confronti di minori il cui processo di
socializzazione si sia interrotto, impone una revisione delle
tipologia degli interventi civili a sostegno del minore, oggi
possibili soltanto attraverso interventi ablativi o limitativi
della potestà quando sia pregiudizievole la condotta dei
genitori. Con le più ampie garanzie giurisdizionali si prevede
la possibilità di interventi del tribunale per minorenni
variamente articolati e che possono giungere anche
all'inserimento del minore in una comunità terapeutica o in
una comunità educativa protetta. Il sempre più ampio
sfruttamento del minore non imputabile da parte della
criminalità adulta, organizzata
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e non esige forme di protezione nuove non
criminalizzanti ma efficaci (articoli 63, 64, 65 e 66).
Per realizzare una tutela del minore da abusi e violenze
che non si realizzano solo nell'ambito familiare, appare
indispensabile consentire una qualche forma di protezione: è
un assurdo che l'autorità giudiziaria possa intervenire quando
il genitore tiene un comportamento pregiudizievole per il
minore ma nulla possa fare quando un comportamento, che può
gravemente ledere il processo maturativo, sia posto in essere
dalla pubblica amministrazione. Poiché non è possibile che
alla pubblica amministrazione siano imposti dal giudice
obblighi di fare, si è previsto che il tribunale per minorenni
e per la famiglia possa dichiarare con decreto che un
provvedimento amministrativo o un comportamento è gravemente
pregiudizievole allo sviluppo psicofisico del minore; a ciò
conseguirà solo l'obbligo per la pubblica amministrazione di
riesaminare la situazione ed adottare, in libertà, più idonei
provvedimenti (articolo 67).
Si è ritenuto opportuno, altresì, effettuare delle
modifiche alla legge sulla adozione e sull'affidamento. Si
ritiene, infatti, che la legge n. 184 del 1983, sia una buona
legge nelle sue linee portanti e che pertanto non sia
opportuna una sua completa riscrittura, come qualcuno ha
proposto, ma siano utili solo alcuni aggiustamenti legati
all'esperienza di questi dieci anni di attuazione. Si è
pertanto previsto:
di distinguere l'affidamento a breve termine, quando si
devono superare difficoltà momentanee della famiglia che
possono essere riassorbite, da un affidamento a tempo
programmato, quando le difficoltà non siano superabili in
tempi brevi ma nel contempo non sia possibile procedere ed una
adozione;
di abolire, nell'affidamento a breve termine, il visto di
esecutività del giudice tutelare per non giurisdizionalizzare
un procedimento meramente amministrativo e che non esige
l'intervento giudiziario, dato il consenso dei genitori: potrà
esserci invece un provvedimento giudiziario quando
l'affidamento è effettuato in sede di separazione o di
divorzio, in sede di interventi sulla potestà genitoriale o in
sede di provvedimenti civili connessi ad un procedimento
penale a carico del minore;
di prevedere che anche l'affidamento giudiziario, a tempo
breve o a tempo programmato, debba essere disposto dal giudice
in collaborazione con i servizi;
di individuare meglio i doveri e i poteri
dell'affidatario.
Per quanto riguarda l'adozione nazionale si è previsto:
di garantire maggiormente i genitori attraverso la
comunicazione dell'apertura della procedura di adozione;
di stimolare il consenso alla dichiarazione di
adottabilità da parte dei genitori per evitare, per quanto
possibile, situazioni di lacerazione;
di accelerare le procedure perché il ragazzo adottabile
ha diritto a non vedere dilatati i tempi dell'insicurezza e
della precarietà.
Per quanto riguarda l'adozione internazionale si è
provveduto a garantire meglio che il bambino sia
effettivamente in situazione di abbandono nel suo paese (unica
situazione che può legittimare il trapianto in un ambiente di
vita tanto diverso); che le procedure acquisitive siano
garantite (attraverso il ricorso obbligatorio ad agenzie
autorizzate, eliminando l'attuale pernicioso "fai da te"); che
la dichiarazione di idoneità non costituisca una licenza di
operare quando e come si vuole (articoli 71 e 72).
Appare indispensabile anche una profonda revisione della
norme del codice penale a tutela del minore. Il Governo -
nella X legislatura - aveva predisposto un disegno di legge in
proposito (atto Senato n. 834) che però non è stato neppure
esaminato in Commissione e che è quindi decaduto con la fine
della legislatura.
Si ripropone quel testo con gli opportuni completamenti. In
effetti, il fenomeno della violenza sui minori, che in questi
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ultimi anni è emerso all'attenzione dell'opinione pubblica
con particolare vivezza, esige un intervento legislativo più
puntuale di quello previsto dal codice vigente. Se sul piano
del diritto civile vi sono state importanti leggi di riforma
che hanno recepito il progresso culturale compiuto in
relazione alla personalità del bambino ed ai suoi bisogni, sul
piano penale nessuna modifica è stata apportata ad un
ordinamento concepito in un contesto culturale scarsamente
attento ai diritti di personalità, ed alle esigenze di
crescita armonica del fanciullo. La tutela penale oggi vigente
è tutta orientata alla tutela dell'integrità fisica e
patrimoniale del minorenne e poco attenta ai problemi di
tutela della personalità morale e psichica del ragazzo.
Inoltre l'ordinamento penale è radicato su una immagine spesso
distorta e parziale del soggetto in età evolutiva: basti
pensare al fatto che si ritiene ancora lecito l'uso dei mezzi
di correzione anche se legati alla violenza fisica; che si
ipotizza un minore di sedici anni così corrotto da non poter
risentire danni da atti sessuali compiuti su di lui; che si
lascia esclusivamente alla discrezionalità dei genitori la
possibilità di perseguire o meno comportamenti gravemente
lesivi della personalità del ragazzo. Ed, ovviamente, non sono
previsti strumenti di tutela contro le aggressioni alla
personalità del ragazzo che possono essere poste in atto dai
nuovi mezzi di comunicazione.
Con le norme proposte si tende:
ad unificare in un unico reato le attuali previsioni
delle violenza carnale e degli atti di libidine violenti: ciò
sia perché per il minore la violazione della sfera della
libertà sessuale ed il trauma sul processo di sviluppo è
sostanzialmente analogo in tutte le ipotesi contemplate, sia
perché la distinzione attuale tra le due ipotesi comporta
indagini che costituiscono una ulteriore violenza per la
persona offesa (articolo 74);
ad assicurare una più efficace tutela al minore che sia
sottratto ai genitori o al genitore affidatario: un fenomeno
questo oggi purtroppo assai frequente (articoli 75 e 76);
a sostituire l'inaccettabile filosofia che è sottostante
all'attuale reato di abuso dei mezzi di correzione (è corretto
l'uso della violenza per educare il minore; se ne deriva una
lesione o la morte del ragazzo la pena deve essere fortemente
contratta perché l'intento era educativo) prevedendo un reato
di atti lesivi allo sviluppo della personalità del minore per
le ipotesi in cui l'abuso delle funzioni metta in pericolo la
salute fisica o psichica del minore. In caso di lesioni o di
morte l'autore del fatto sarà punito in una ordinaria norma
degli articoli sulle lesioni o sull'omicidio (articolo 77);
a prevedere una ipotesi delittuosa (oggi inesistente a
seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
del reato di plagio) per colui che pone il minorenne in uno
stato di soggezione - mediante violenza, minacce o suggestioni
- tale da escludere o limitare gravemente le libertà personali
e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui (articolo
78);
a sanzionare lo sfruttamento del lavoro minorile
(articolo 79) e a prevedere una ipotesi di associazione per lo
sfruttamento dei minori nonché un specifico reato per chi
istiga un minore a commettere delitti (articoli 79, 80 e 81):
di fronte al dilagante fenomeno dello sfruttamento dei
soggetti in età evolutiva sono indispensabili strumenti di
tutela anche penale più significativi ed incisivi;
a realizzare una migliore tutela della personalità del
minore dagli abusi compiuti attraverso la stampa periodica o
la televisione, che possono pesantemente incidere sul regolare
sviluppo psico-fisico, nonché per tutelare la privacy di
vita del bambino riconosciuta anche dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo dell'ONU (articoli 83, 84, 85 e 86);
a consentire la proposizione della querela da parte del
curatore del minore quando l'inerzia del genitore a querelare
non sia dovuta ad un intento pedagogico, ma sia determinata da
disinteresse o collusione con l'autore del reato (articolo
87).
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Oltre alcune norme che ritoccano alcuni articoli del codice
penale, per rendere migliore la tutela del minore è stata
prevista una ipotesi del tutto nuova e cioè la sospensione del
procedimento penale contro il genitore maltrattante per
cercare di realizzare il pieno recupero dello stesso: al
minore non interessa che il suo genitore sia mandato in
carcere ma solo che gli sia restituito un genitore che,
superate le sue difficoltà, sia ridivenuto capace di svolgere
la sua funzione. La possibilità di operare questo trattamento
che, se positivo, porta all'estinzione del reato, renderà non
solo praticabile una ipotesi di trattamento, ma consentirà di
far venire alla luce situazioni che l'altro genitore o i
parenti tendono a nascondere per evitare l'irrogazione di una
sanzione penale che non risolve i problemi della famiglia, ma
anzi li aggrava.
Si ritiene opportuno istituire un nuovo organo giudiziario
di tutela che operi sia per i problemi del minore che della
famiglia.
Questo non solo perché appare inaccettabile che il minore
che non appartenga ad una famiglia legittima veda realizzato
l'affidamento ad uno dei suoi genitori da un giudice
specializzato, mentre nel caso di separazione di genitori
coniugati deve intervenire un giudice non specializzato e più
preoccupato degli aspetti patrimoniali che degli aspetti
personalistici, e non solo perché questa situazione porta a
conflitti e a provvedimenti contrastanti (mentre decide il
giudice ordinario può decidere anche, in relazione alla stessa
situazione ma in funzione dell'intervento sulla potestà, il
giudice per i minori), ma, principalmente perché ogni problema
che riguarda la famiglia si ripercuote inevitabilmente sul
minore e perché ogni problema del minore impone un intervento
quanto meno di sostegno nei confronti della sua famiglia.
E' venuto il momento di riconoscere, inoltre, che la
metodologia di intervento giudiziario nei confronti dei
problemi delle persone deve essere assai diversa dalla
metodologia di intervento su questioni patrimoniali e che
l'accertamento della verità reale e non solo formale e la
necessità di acquisire elementi di giudizio e di effettuare
progetti di recupero impone una azione che non può essere solo
del giudice ma deve coinvolgere i servizi di promozione della
personalità umana. Anche il giudice chiamato a risolvere
questi conflitti non può essere solo il giudice tecnico (vedi
non solo la positiva esperienza del tribunale per minorenni ma
anche quella della magistratura di sorveglianza) ma deve
essere integrato da esperti nelle scienze umane e non può non
essere un giudice specializzato.
Si è pertanto prevista la costituzione del Tribunale per la
famiglia e i minori:
che decide in collegi di tre membri (un magistrato
ordinario e due esperti);
diffuso sul territorio e quindi a più diretto contatto
con gli utenti (l'attuale collocazione regionale del Tribunale
per minorenni rende spesso difficile l'accesso della utenza e
non sufficientemente continui i rapporti con i servizi del
territorio);
presso cui un giudice esercita le funzioni di giudice
tutelare;
che si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia e dei servizi degli enti locali;
che abbia competenza civile oltre che per tutte le
materie attribuite al Tribunale per i minorenni anche sulla
validità e sullo scioglimento del matrimonio nonché sulle
separazioni; sui rapporti personali e patrimoniali tra
coniugi; sulla filiazione, nell'adozione e nella potestà
genitoriale; sulle prestazioni alimentari; sulla formazione e
rettificazione degli atti dello stato civile; sulla
interdizione e inabilitazione; sulla assenza e morte presunta;
agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori;
che abbia una competenza penale, oltre che per i reati
commessi dai minori di diciotto anni, anche per i delitti
contro la famiglia; per i delitti previsti dagli articoli 519,
521 e 530 del codice penale, se commessi in danno di minori;
per i delitti di percosse, lesioni, ingiurie, diffamazione,
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sequestro di persona e delitti contro la libertà
morale, se commessi tra persone legate da rapporti di
coniugio, filiazione o tutela; per il delitto previsto
dall'articolo 591 nonché per le contravvenzioni di cui agli
articoli 671, 716, 731, e 732 del codice penale;
che decida in sede di appello con una sezione
specializzata composta da un magistrato di cassazione con
funzione di presidente, e dei magistrati dei vari tribunali
che decidono secondo una designazione tabellare, in modo che
siano diversi da quelli che hanno deciso in primo grado (e ciò
per assicurare quella specializzazione del giudice che oggi è
assai carente nelle sezioni minorili di appello in cui si
registra una continua mobilità dei magistrati giudicanti); il
collegio di appello è composto da quattro membri dei quali due
magistrati ordinari e due esperti.
Sono previste una serie di norme per assicurare la
specializzazione e la formazione dei magistrati e degli
esperti, per disciplinare meglio le procedure (in particolare
la procedura relativa al tentativo di conciliazione in sede di
separazione, oggi del tutto inadeguata alla delicatezza del
compito di affidamento provvisorio del minore), per risolvere
il problema della corresponsione degli assegni di mantenimento
al coniuge ed ai figli oggi troppo spesso elusa con gravi
danni per il soggetto debole (attraverso l'istituzione di un
apposito fondo di mantenimento).
Per attuare una migliore tutela del minore è stata prevista
l'istituzione di un ufficio del pubblico tutore.
Appare indispensabile infatti che, a garanzia che i diritti
dei minori non siano solo formalmente dichiarati e
praticamente calpestati esista un organo che possa:
rappresentare gli interessi diffusi dell'infanzia (oggi
del tutto trascurati) nei confronti per esempio di piani
urbanistici che trascurano la predisposizione di spazi e di
verde per i ragazzi, di piani particolareggiati che prevedono
insediamenti industriali pericolosi nei pressi delle scuole o
strade di grandissimo traffico nei pressi di luoghi ove si
ritrovano i ragazzi, nei confronti di pubblicità inquinanti e
così via;
rappresentare un minore coinvolto in azioni giudiziarie,
sia costituendosi a mezzo di curatore sia promuovendo azioni a
tutela del minore, sia controllando le decisioni giudiziali
anche attraverso un potere di impugnazione;
vigilare affinché gli enti locali predispongano adeguati
servizi a tutela e promozione dell'infanzia e controllare che
i servizi non trascurino la loro funzione di protezione e
promozione della personalità del minore o non compiano abusi
su di esso (sdradicando senza necessità il bambino dalla
propria famiglia, recidendo per mere ragioni organizzative i
legami fraternali e così via);
coadiuvare i servizi quando altri servizi o agenzie di
socializzazione (in primo luogo la scuola) operano in
contrasto con il programma predisposto per il recupero del
ragazzo, anche attraverso azioni presso il giudice
amministrativo;
reperire, preparare e sostenere nella loro azione i
volontari che assumono l'ufficio di tutore, di curatore
speciale e di assistente alla protezione del minore;
rappresentare ai consigli comunali o provinciali, con
relazioni e petizioni, gravi carenze di intervento a sostegno
di minori in difficoltà (articoli 128, 129, 130 e 131).
E' stata anche prevista l'istituzione di un Osservatorio
sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.
Manca oggi una effettiva conoscenza della reale situazione
della infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese: i dati
statistici sono frammentari insufficienti (basti pensare che
non è dato sapere quanti dei reati di maltrattamento
riguardano i minori e quanti le persone anziane; che le
aggregazioni dei dati sulla salute prendono in considerazione
fasce di età che comprendono minori e adulti; che i dati sui
minori ricoverati in istituto non consentono
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la identificazione delle ragioni del ricovero e
quindi rendono difficile una azione efficace per attuare
affidamenti familiari); manca una conoscenza della differente
situazione dei minori nel Nord e nel Sud del Paese e nelle
aree metropolitane quando invece i problemi sono totalmente
diversi in realtà così diversificate; manca una mappa delle
risorse ed una verifica della loro efficienza; manca un centro
unitario che raccolga le molte ricerche che in campo minorile
sono effettuate per impostare su esse una strategia di
intervento a livello legislativo, politico e amministrativo;
manca una verifica dell'impatto delle
leggi approvate a tutela del minore, il che consentirebbe
adattamenti; manca un organismo che possa valutare le
conseguenze che leggi in via di approvazione che non
riguardano direttamente il mondo dell'infanzia e
dell'adolescenza possono avere sui minori, condizionando la
loro vita e la loro crescita. Sarebbe estremamente utile un
organismo che possa patrocinare esperienze pilota a tutela e
protezione dei minori.
L'Osservatorio nazionale è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri: sarebbe auspicabile che a loro
volta le regioni istituissero analoghi osservatori a livello
regionale.
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