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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2252
DDL0145-0002
Progetto di legge Camera n. 145 - testo presentato - (DDL12-145)
(suddiviso in 173 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C145. TESTIPDL
...C145.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC145 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il tema della condizione
  dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese, della
  necessità di una efficace protezione del soggetto in età
  evolutiva, della indispensabilità di una migliore promozione
  del minore nel suo difficile itinerario di crescita umana è
  divenuto tema centrale nella costruzione di una migliore
  comunità umana, aperta verso un migliore futuro.  Alla presa di
  coscienza collettiva della natura fondamentale del problema
  dell'infanzia e dell'adolescenza si va accompagnando
  l'avvertita esigenza di una profonda e organica revisione
  della legislazione in materia minorile, una legislazione
  fortemente datata e per molti aspetti insufficiente.  Basta
  rilevare in proposito che il codice civile risale al 1942 (e
  la riforma del diritto di famiglia ha solo marginalmente
  affrontato il tema di un riconoscimento della personalità
  minorile al di fuori dell'ambito familiare); che il codice
  penale - che prevede norme a tutela anche del minore - è del
  1930, fortemente influenzato dall'immagine che in quell'epoca
  storica si aveva del soggetto in formazione; che gli organi
  giudiziari a tutela del minore sono disciplinati ancora dal
  regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che la
  mancanza di una legge quadro sull'assistenza ai minori non ha
  reso possibile lo sviluppo adeguato di una rete di servizi
  capaci non solo di tutelare ma anche di promuovere uno
  sviluppo armonico della personalità in evoluzione.
 
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    Eppure, dagli anni trenta ad oggi vi è stata una
  profondissima trasformazione nel modo di concepire il soggetto
  minore, i suoi bisogni, i suoi diritti.
    Fino a due decenni fa il bambino è stato spesso visto più
  come una speranza d'uomo che come una persona fornita di una
  pienezza di umanità che deve essere sviluppata ed affinata ma
  che è già sufficientemente ricca ed autonoma; più come una
  cosa in proprietà dell'adulto, che la può sfruttare a
  piacimento, che come un soggetto la cui dignità deve essere
  rispettata; più come figlio di famiglia "scorta viva
  dell'unità ... familiare" - come icasticamente ha detto
  qualcuno - e quindi di totale proprietà del padre o della
  madre padrona, che come autonomo essere umano.  Ed il diritto
  ha spesso recepito questo comune modo di sentire, anche perché
  il diritto privato, pervaso da una concezione essenzialmente
  patrimonialistica, ha finito col respingere sul piano della
  irrilevanza o tutt'al più sul terreno del diritto pubblico
  l'attuazione dei diritti fondamentali della persona e perché
  la tendenza - assai viva nelle codificazioni ottocentesche
  europee - a prendere in considerazione solo il "soggetto
  unificato", e cioè l'uomo normale della società borghese,
  rendeva impensabili interventi normativi particolaristici - e
  tutele differenziate - a secondo delle diverse esigenze.  Ne è
  conseguito che il soggetto in formazione divenisse un'ombra
  per il diritto, una figura sfocata priva sostanzialmente di
  diritti diversi da quelli patrimoniali ed il cui sviluppo
  umano era affidato alla buona volontà dell'adulto.
    La nuova carta dei valori della nostra vita comunitaria -
  radicata sul fondamentale principio della tutela della persona
  umana e della solidarietà sociale per superare tutte le
  situazioni di difficoltà che rendono impossibile o anche
  difficile il pieno esplicarsi della personalità dell'uomo - ha
  imposto una profonda revisione del modo con cui il diritto
  deve porsi nei confronti dei minori.  Inoltre, le solenni
  dichiarazioni internazionali sui diritti del fanciullo hanno
  reso ulteriormente indilazionabile una revisione
  legislativa.
    Sono state così approntate importantissime riforme: basti
  pensare alla legge sull'adozione, alla riforma del diritto di
  famiglia, alla legge che ha portato la maggiore età a diciotto
  anni, alla legge sulla istruzione obbligatoria per otto anni
  ed alla riforma del codice di procedura penale in materia di
  minori.  E' mancata, però finora una riforma non solo
  settoriale ma globale che si facesse carico delle
  interconnessioni tra i diversi settori e cercasse di impostare
  una tutela del minore a tutto campo.
    Con la presente proposta di legge si intende dare una
  compiuta risposta a questa esigenza di prevedere una
  disciplina legislativa che si preoccupi non solo di
  riconoscere i diritti nei vari ambiti in cui essi devono
  essere fatti valere, ma anche di individuare concreti ed
  efficaci strumenti affinché i diritti proclamati possano
  essere effettivamente goduti.  Non ci si è perciò limitati a
  riformare il codice civile, la legge sulla adozione e
  l'affidamento, il codice penale nella parte relativa alla
  tutela della personalità minorile ma si è anche affrontato il
  tema di una migliore individuazione e collocazione degli
  strumenti di tutela giudiziaria del minore, si sono previsti
  nuovi originali strumenti di tutela anche extragiudiziaria del
  minore, si è predisposto uno strumento di conoscenza della
  condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro paese,
  si sono date precise indicazioni al legislatore regionale
  affinché gli enti locali possano svolgere in modo adeguato la
  loro funzione di protezione e di promozione del minore
  nell'ambito dei compiti loro propri (per l'attuazione dei
  diritti sociali dei minori).
    Sembra ai proponenti che la via da percorrere per
  raggiungere l'obiettivo proposto non possa che essere quella
  della presentazione di un progetto di legge organico come
  questo.
    Non appare infatti condivisibile l'idea di far approvare
  dal Parlamento una legge di meri princìpi come il cosiddetto
  "statuto dei minori": una legge di tal fatta è già entrata nel
  nostro ordinamento attraverso
 
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  la legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha dato piena ed
  intera esecuzione alla convenzione dell'ONU sui diritti del
  fanciullo.
    Non sembra neppure opportuno ricorrere ad una legge delega
  per affrontare questa materia: perché non è possibile
  espropriare il Parlamento di una materia così delicata in cui
  si devono individuare diritti fondamentali della persona,
  delegando ad uffici ministeriali il compito di delineare quali
  debbano essere i diritti dei minori e come debbano essere
  concretamente tutelati (non si è mai per esempio pensato di
  predisporre la riforma del diritto di famiglia attraverso una
  legge delega); perché una legge delega - se i princìpi non
  sono del tutto generici ma puntuali - impone tempi di esame
  tutt'altro che celeri in quanto si devono prevedere, ed
  evitare, deformazioni interpretative e attuative da parte
  dell'esecutivo (i tempi che si sono resi necessari per
  l'approvazione del codice di procedura penale sono
  indicativi); perché l'uso dello strumento della delega
  comporta il rischio di una precarietà della disciplina a
  seguito di contestazioni per eccesso di delega, il che sarebbe
  esiziale quando si tratta di tutela di diritti (l'esperienza
  del codice di procedura penale per minorenni che ha visto
  annullati della Corte costituzionale alcuni fondamentali
  istituti per eccesso di delega è stata tutt'altro che
  positiva).
    Non appare infine praticabile la strada di progetti
  settoriali: vi è il forte rischio di perdere la visione di
  insieme e di dar vita a discipline scollegate e perciò meno
  efficaci o addirittura contraddittorie.
    Si è ritenuto perciò preferibile presentare questo testo di
  tutela globale dei diritti del minore, sulla base di uno
  studio compiuto in materia dalla Fondazione Zancan, di cui si
  condividono le linee portanti e la metodologia con cui sono
  stati affrontati i problemi sul tappeto: nella discussione
  parlamentare, le singole soluzioni potranno essere meglio
  calibrate ma avendo presente tutto il ventaglio di problemi e
  le interconnessioni tra essi.
    Non è possibile illustrare specificatamente tutte le norme
  contenute nella proposta: ci si limiterà ad indicare le linee
  portanti della disciplina prevista.  Si è innanzi tutto
  ritenuto opportuno enunciare, nella prima parte del progetto
  di legge, alcuni princìpi fondamentali, concernenti le
  finalità ed i criteri alla base della nuova normativa,
  partendo dal riconoscimento della pensione sociale della
  famiglia e dalla necessità di tutelare la salute psico-fisica
  del minore, il suo sviluppo culturale e professionale, il suo
  inserimento nella società e predisponendo le opportune
  garanzie per rendere effettivi tali diritti.
    Gli articoli dall'1 al 5 enunciano, pertanto, alcuni
  diritti fondamentali del minore, perché l'esplicito
  riconoscimento di essi diviene canone interpretativo di tutto
  il sistema di tutela della personalità minorile.
    Si afferma così che tutti i diritti ricocosciuti sono
  aspetti particolari di un generale diritto all'educazione del
  ragazzo (articolo 1); che il minore, in quanto cittadino, deve
  godere di tutti i diritti e di tutte le libertà costituzionali
  riconosciute ad ogni cittadino (articolo 2); che il minore ha
  un diritto-dovere di partecipare alla vita sociale (articolo
  3); che l'interesse del minore deve sempre prevalere su gli
  interessi degli adulti (articolo 4); che il minore deve poter
  manifestare il proprio pensiero sulle questioni che lo
  riguardano e che nelle procedure giudiziarie o amministrative
  deve essere ascoltato e rappresentato da un curatore speciale
  quando vi sia un conflitto di interessi sia pur potenziale
  (articolo 5).
    Sul piano degli  status  familiari si sancisce il
  diritto del minore ad essere educato in un valido ambiente
  familiare che sia, possibilmente, quello della propria
  famiglia di origine, imponendo allo Stato di sostenere la
  famiglia non solo con misure economiche (articolo 29); si
  risolvono alcuni problemi interpretativi suscitati dalla legge
  di riforma del diritto di famiglia (articoli 31, 33, 34 e 35);
  si elimina la norma che consente la legittimazione per
  provvedimento del giudice, che non solo appare anacronistica
  dopo la equiparazione tra figli legittimi e figli naturali ma
 
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  che è anche causa di conflitti tra un genitore che si
  considera legittimo e altro genitore che si considera naturale
  (articolo 38); si consente il riconoscimento, con alcune
  garanzie, del figlio incestuoso, ultimo residuo della
  categoria dei figli non riconoscibili (articolo 37); si
  assicura al minore adolescente l'esercizio di alcuni diritti
  personalissimi (il riconoscimento del proprio figlio anche
  prima di sedici anni, la possibilità di matrimonio, la
  possibilità di esercitare le azioni di stato: articoli 32, 36
  e 39) eliminando così l'assurda situazione secondo cui il
  minore, anche prima di sedici anni, è considerato pienamente
  capace di interrompere la gravidanza ma è ritenuto incapace di
  effettuare una scelta di vita riconoscendo il proprio figlio o
  sposandosi proprio per poterlo accogliere.
    Un'attenzione particolare è stata dedicata al tema dei
  rapporti genitori-figli inquadrati non più nell'ambito della
  potestà genitoriale ma in quello della responsabilità
  genitoriale.
    Sono stati così meglio specificati i diritti e i doveri del
  genitore non affidatario per evitare deresponsabilizzazioni e
  disimpegni (articolo 41); è stato ribadito che anche in caso
  di separazione devono essere mantenute le relazioni affettive
  del minore in ambito parentale quando ciò non sia
  controproducente (articolo 40); è stato indicato in modo più
  puntuale in che consista la responsabilità genitoriale
  (articolo 43), anche in relazione all'inserimento del minore
  nella nuova famiglia costituita dal suo genitore affidatario
  (articolo 45); si sono specificati gli abusi, le trascuratezze
  e le inadeguatezze della responsabilità genitoriale che
  esigono interventi di protezione (articolo 47) e i
  provvedimenti che possono essere presi a riguardo (articolo
  48) introducendo la possibilità per il giudice di ordinare
  l'allontanamento del genitore dalla casa familiare per evitare
  che il figlio vittima debba anche subire lo sradicamento dal
  suo ambiente ordinario di vita; si è sottolineato che
  l'affidamento al servizio sociale comporta la predisposizione
  di un progetto educativo a cui devono partecipare anche i
  genitori (articolo 49); si è meglio disciplinato il
  procedimento con particolare riguardo ai provvedimenti urgenti
  che devono essere controllati dal collegio.
    Diverse disposizioni riguardano la disciplina della tutela.
  Accanto a norme che si limitano ad aggiustamenti tecnici vi
  sono norme di maggior rilievo: la previsione, del tutto nuova,
  di un assistente per la protezione del minore in situazione di
  difficoltà per sostenere il ragazzo in accordo con i suoi
  genitori, senza dover assumere provvedimenti sulla potestà che
  sono sempre deresponsabilizzanti e vissuti come sanzionatori
  (articolo 55); la previsione secondo cui la tutela può essere
  conferita anche ad un membro della comunità familiare in cui
  il minore è inserito che però non può essere nominato tutore
  di più di tre minori (per evitare tutele puramente formali a
  funzionari: articolo 56); l'indicazione delle funzioni
  dell'assistente per la protezione del minore: seguire il
  processo educativo svolgendo opera di sostegno o
  collaborazione con i genitori al fine di garantire
  l'attuazione delle prescrizioni; sostituzione dei genitori a
  loro richiesta per tutelare il minore nei confronti
  dell'autorità amministrativa, dei servizi, delle agenzie di
  socializzazione; segnalare al tribunale le situazioni in cui è
  opportuno un intervento giudiziario per carenza dei servizi
  (articolo 59).
    Sono anche previsti interventi a protezione del minore in
  difficoltà.  La giusta rinuncia ad interventi penali o
  parapenali nei confronti di minori il cui processo di
  socializzazione si sia interrotto, impone una revisione delle
  tipologia degli interventi civili a sostegno del minore, oggi
  possibili soltanto attraverso interventi ablativi o limitativi
  della potestà quando sia pregiudizievole la condotta dei
  genitori.  Con le più ampie garanzie giurisdizionali si prevede
  la possibilità di interventi del tribunale per minorenni
  variamente articolati e che possono giungere anche
  all'inserimento del minore in una comunità terapeutica o in
  una comunità educativa protetta.  Il sempre più ampio
  sfruttamento del minore non imputabile da parte della
  criminalità adulta, organizzata
 
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  e non esige forme di protezione nuove non
  criminalizzanti ma efficaci (articoli 63, 64, 65 e 66).
    Per realizzare una tutela del minore da abusi e violenze
  che non si realizzano solo nell'ambito familiare, appare
  indispensabile consentire una qualche forma di protezione: è
  un assurdo che l'autorità giudiziaria possa intervenire quando
  il genitore tiene un comportamento pregiudizievole per il
  minore ma nulla possa fare quando un comportamento, che può
  gravemente ledere il processo maturativo, sia posto in essere
  dalla pubblica amministrazione.  Poiché non è possibile che
  alla pubblica amministrazione siano imposti dal giudice
  obblighi di fare, si è previsto che il tribunale per minorenni
  e per la famiglia possa dichiarare con decreto che un
  provvedimento amministrativo o un comportamento è gravemente
  pregiudizievole allo sviluppo psicofisico del minore; a ciò
  conseguirà solo l'obbligo per la pubblica amministrazione di
  riesaminare la situazione ed adottare, in libertà, più idonei
  provvedimenti (articolo 67).
    Si è ritenuto opportuno, altresì, effettuare delle
  modifiche alla legge sulla adozione e sull'affidamento.  Si
  ritiene, infatti, che la legge n. 184 del 1983, sia una buona
  legge nelle sue linee portanti e che pertanto non sia
  opportuna una sua completa riscrittura, come qualcuno ha
  proposto, ma siano utili solo alcuni aggiustamenti legati
  all'esperienza di questi dieci anni di attuazione.  Si è
  pertanto previsto:
      di distinguere l'affidamento a breve termine, quando si
  devono superare difficoltà momentanee della famiglia che
  possono essere riassorbite, da un affidamento a tempo
  programmato, quando le difficoltà non siano superabili in
  tempi brevi ma nel contempo non sia possibile procedere ed una
  adozione;
      di abolire, nell'affidamento a breve termine, il visto di
  esecutività del giudice tutelare per non giurisdizionalizzare
  un procedimento meramente amministrativo e che non esige
  l'intervento giudiziario, dato il consenso dei genitori: potrà
  esserci invece un provvedimento giudiziario quando
  l'affidamento è effettuato in sede di separazione o di
  divorzio, in sede di interventi sulla potestà genitoriale o in
  sede di provvedimenti civili connessi ad un procedimento
  penale a carico del minore;
      di prevedere che anche l'affidamento giudiziario, a tempo
  breve o a tempo programmato, debba essere disposto dal giudice
  in collaborazione con i servizi;
      di individuare meglio i doveri e i poteri
  dell'affidatario.
    Per quanto riguarda l'adozione nazionale si è previsto:
      di garantire maggiormente i genitori attraverso la
  comunicazione dell'apertura della procedura di adozione;
      di stimolare il consenso alla dichiarazione di
  adottabilità da parte dei genitori per evitare, per quanto
  possibile, situazioni di lacerazione;
      di accelerare le procedure perché il ragazzo adottabile
  ha diritto a non vedere dilatati i tempi dell'insicurezza e
  della precarietà.
    Per quanto riguarda l'adozione internazionale si è
  provveduto a garantire meglio che il bambino sia
  effettivamente in situazione di abbandono nel suo paese (unica
  situazione che può legittimare il trapianto in un ambiente di
  vita tanto diverso); che le procedure acquisitive siano
  garantite (attraverso il ricorso obbligatorio ad agenzie
  autorizzate, eliminando l'attuale pernicioso "fai da te"); che
  la dichiarazione di idoneità non costituisca una licenza di
  operare quando e come si vuole (articoli 71 e 72).
    Appare indispensabile anche una profonda revisione della
  norme del codice penale a tutela del minore.  Il Governo -
  nella X legislatura - aveva predisposto un disegno di legge in
  proposito (atto Senato n. 834) che però non è stato neppure
  esaminato in Commissione e che è quindi decaduto con la fine
  della legislatura.
    Si ripropone quel testo con gli opportuni completamenti.  In
  effetti, il fenomeno della violenza sui minori, che in questi
 
                               Pag. 6
 
  ultimi anni è emerso all'attenzione dell'opinione pubblica
  con particolare vivezza, esige un intervento legislativo più
  puntuale di quello previsto dal codice vigente.  Se sul piano
  del diritto civile vi sono state importanti leggi di riforma
  che hanno recepito il progresso culturale compiuto in
  relazione alla personalità del bambino ed ai suoi bisogni, sul
  piano penale nessuna modifica è stata apportata ad un
  ordinamento concepito in un contesto culturale scarsamente
  attento ai diritti di personalità, ed alle esigenze di
  crescita armonica del fanciullo.  La tutela penale oggi vigente
  è tutta orientata alla tutela dell'integrità fisica e
  patrimoniale del minorenne e poco attenta ai problemi di
  tutela della personalità morale e psichica del ragazzo.
  Inoltre l'ordinamento penale è radicato su una immagine spesso
  distorta e parziale del soggetto in età evolutiva: basti
  pensare al fatto che si ritiene ancora lecito l'uso dei mezzi
  di correzione anche se legati alla violenza fisica; che si
  ipotizza un minore di sedici anni così corrotto da non poter
  risentire danni da atti sessuali compiuti su di lui; che si
  lascia esclusivamente alla discrezionalità dei genitori la
  possibilità di perseguire o meno comportamenti gravemente
  lesivi della personalità del ragazzo.  Ed, ovviamente, non sono
  previsti strumenti di tutela contro le aggressioni alla
  personalità del ragazzo che possono essere poste in atto dai
  nuovi mezzi di comunicazione.
    Con le norme proposte si tende:
      ad unificare in un unico reato le attuali previsioni
  delle violenza carnale e degli atti di libidine violenti: ciò
  sia perché per il minore la violazione della sfera della
  libertà sessuale ed il trauma sul processo di sviluppo è
  sostanzialmente analogo in tutte le ipotesi contemplate, sia
  perché la distinzione attuale tra le due ipotesi comporta
  indagini che costituiscono una ulteriore violenza per la
  persona offesa (articolo 74);
      ad assicurare una più efficace tutela al minore che sia
  sottratto ai genitori o al genitore affidatario: un fenomeno
  questo oggi purtroppo assai frequente (articoli 75 e 76);
      a sostituire l'inaccettabile filosofia che è sottostante
  all'attuale reato di abuso dei mezzi di correzione (è corretto
  l'uso della violenza per educare il minore; se ne deriva una
  lesione o la morte del ragazzo la pena deve essere fortemente
  contratta perché l'intento era educativo) prevedendo un reato
  di atti lesivi allo sviluppo della personalità del minore per
  le ipotesi in cui l'abuso delle funzioni metta in pericolo la
  salute fisica o psichica del minore.  In caso di lesioni o di
  morte l'autore del fatto sarà punito in una ordinaria norma
  degli articoli sulle lesioni o sull'omicidio (articolo 77);
      a prevedere una ipotesi delittuosa (oggi inesistente a
  seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale
  del reato di plagio) per colui che pone il minorenne in uno
  stato di soggezione - mediante violenza, minacce o suggestioni
  - tale da escludere o limitare gravemente le libertà personali
  e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui (articolo
  78);
      a sanzionare lo sfruttamento del lavoro minorile
  (articolo 79) e a prevedere una ipotesi di associazione per lo
  sfruttamento dei minori nonché un specifico reato per chi
  istiga un minore a commettere delitti (articoli 79, 80 e 81):
  di fronte al dilagante fenomeno dello sfruttamento dei
  soggetti in età evolutiva sono indispensabili strumenti di
  tutela anche penale più significativi ed incisivi;
      a realizzare una migliore tutela della personalità del
  minore dagli abusi compiuti attraverso la stampa periodica o
  la televisione, che possono pesantemente incidere sul regolare
  sviluppo psico-fisico, nonché per tutelare la  privacy  di
  vita del bambino riconosciuta anche dalla Convenzione sui
  diritti del fanciullo dell'ONU (articoli 83, 84, 85 e 86);
      a consentire la proposizione della querela da parte del
  curatore del minore quando l'inerzia del genitore a querelare
  non sia dovuta ad un intento pedagogico, ma sia determinata da
  disinteresse o collusione con l'autore del reato (articolo
  87).
 
                               Pag. 7
 
    Oltre alcune norme che ritoccano alcuni articoli del codice
  penale, per rendere migliore la tutela del minore è stata
  prevista una ipotesi del tutto nuova e cioè la sospensione del
  procedimento penale contro il genitore maltrattante per
  cercare di realizzare il pieno recupero dello stesso: al
  minore non interessa che il suo genitore sia mandato in
  carcere ma solo che gli sia restituito un genitore che,
  superate le sue difficoltà, sia ridivenuto capace di svolgere
  la sua funzione.  La possibilità di operare questo trattamento
  che, se positivo, porta all'estinzione del reato, renderà non
  solo praticabile una ipotesi di trattamento, ma consentirà di
  far venire alla luce situazioni che l'altro genitore o i
  parenti tendono a nascondere per evitare l'irrogazione di una
  sanzione penale che non risolve i problemi della famiglia, ma
  anzi li aggrava.
    Si ritiene opportuno istituire un nuovo organo giudiziario
  di tutela che operi sia per i problemi del minore che della
  famiglia.
    Questo non solo perché appare inaccettabile che il minore
  che non appartenga ad una famiglia legittima veda realizzato
  l'affidamento ad uno dei suoi genitori da un giudice
  specializzato, mentre nel caso di separazione di genitori
  coniugati deve intervenire un giudice non specializzato e più
  preoccupato degli aspetti patrimoniali che degli aspetti
  personalistici, e non solo perché questa situazione porta a
  conflitti e a provvedimenti contrastanti (mentre decide il
  giudice ordinario può decidere anche, in relazione alla stessa
  situazione ma in funzione dell'intervento sulla potestà, il
  giudice per i minori), ma, principalmente perché ogni problema
  che riguarda la famiglia si ripercuote inevitabilmente sul
  minore e perché ogni problema del minore impone un intervento
  quanto meno di sostegno nei confronti della sua famiglia.
    E' venuto il momento di riconoscere, inoltre, che la
  metodologia di intervento giudiziario nei confronti dei
  problemi delle persone deve essere assai diversa dalla
  metodologia di intervento su questioni patrimoniali e che
  l'accertamento della verità reale e non solo formale e la
  necessità di acquisire elementi di giudizio e di effettuare
  progetti di recupero impone una azione che non può essere solo
  del giudice ma deve coinvolgere i servizi di promozione della
  personalità umana.  Anche il giudice chiamato a risolvere
  questi conflitti non può essere solo il giudice tecnico (vedi
  non solo la positiva esperienza del tribunale per minorenni ma
  anche quella della magistratura di sorveglianza) ma deve
  essere integrato da esperti nelle scienze umane e non può non
  essere un giudice specializzato.
    Si è pertanto prevista la costituzione del Tribunale per la
  famiglia e i minori:
      che decide in collegi di tre membri (un magistrato
  ordinario e due esperti);
      diffuso sul territorio e quindi a più diretto contatto
  con gli utenti (l'attuale collocazione regionale del Tribunale
  per minorenni rende spesso difficile l'accesso della utenza e
  non sufficientemente continui i rapporti con i servizi del
  territorio);
      presso cui un giudice esercita le funzioni di giudice
  tutelare;
      che si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione
  della giustizia e dei servizi degli enti locali;
      che abbia competenza civile oltre che per tutte le
  materie attribuite al Tribunale per i minorenni anche sulla
  validità e sullo scioglimento del matrimonio nonché sulle
  separazioni; sui rapporti personali e patrimoniali tra
  coniugi; sulla filiazione, nell'adozione e nella potestà
  genitoriale; sulle prestazioni alimentari; sulla formazione e
  rettificazione degli atti dello stato civile; sulla
  interdizione e inabilitazione; sulla assenza e morte presunta;
  agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori;
      che abbia una competenza penale, oltre che per i reati
  commessi dai minori di diciotto anni, anche per i delitti
  contro la famiglia; per i delitti previsti dagli articoli 519,
  521 e 530 del codice penale, se commessi in danno di minori;
  per i delitti di percosse, lesioni, ingiurie, diffamazione,
 
                               Pag. 8
 
  sequestro di persona e delitti contro la libertà
  morale, se commessi tra persone legate da rapporti di
  coniugio, filiazione o tutela; per il delitto previsto
  dall'articolo 591 nonché per le contravvenzioni di cui agli
  articoli 671, 716, 731, e 732 del codice penale;
      che decida in sede di appello con una sezione
  specializzata composta da un magistrato di cassazione con
  funzione di presidente, e dei magistrati dei vari tribunali
  che decidono secondo una designazione tabellare, in modo che
  siano diversi da quelli che hanno deciso in primo grado (e ciò
  per assicurare quella specializzazione del giudice che oggi è
  assai carente nelle sezioni minorili di appello in cui si
  registra una continua mobilità dei magistrati giudicanti); il
  collegio di appello è composto da quattro membri dei quali due
  magistrati ordinari e due esperti.
    Sono previste una serie di norme per assicurare la
  specializzazione e la formazione dei magistrati e degli
  esperti, per disciplinare meglio le procedure (in particolare
  la procedura relativa al tentativo di conciliazione in sede di
  separazione, oggi del tutto inadeguata alla delicatezza del
  compito di affidamento provvisorio del minore), per risolvere
  il problema della corresponsione degli assegni di mantenimento
  al coniuge ed ai figli oggi troppo spesso elusa con gravi
  danni per il soggetto debole (attraverso l'istituzione di un
  apposito fondo di mantenimento).
    Per attuare una migliore tutela del minore è stata prevista
  l'istituzione di un ufficio del pubblico tutore.
    Appare indispensabile infatti che, a garanzia che i diritti
  dei minori non siano solo formalmente dichiarati e
  praticamente calpestati esista un organo che possa:
      rappresentare gli interessi diffusi dell'infanzia (oggi
  del tutto trascurati) nei confronti per esempio di piani
  urbanistici che trascurano la predisposizione di spazi e di
  verde per i ragazzi, di piani particolareggiati che prevedono
  insediamenti industriali pericolosi nei pressi delle scuole o
  strade di grandissimo traffico nei pressi di luoghi ove si
  ritrovano i ragazzi, nei confronti di pubblicità inquinanti e
  così via;
      rappresentare un minore coinvolto in azioni giudiziarie,
  sia costituendosi a mezzo di curatore sia promuovendo azioni a
  tutela del minore, sia controllando le decisioni giudiziali
  anche attraverso un potere di impugnazione;
      vigilare affinché gli enti locali predispongano adeguati
  servizi a tutela e promozione dell'infanzia e controllare che
  i servizi non trascurino la loro funzione di protezione e
  promozione della personalità del minore o non compiano abusi
  su di esso (sdradicando senza necessità il bambino dalla
  propria famiglia, recidendo per mere ragioni organizzative i
  legami fraternali e così via);
      coadiuvare i servizi quando altri servizi o agenzie di
  socializzazione (in primo luogo la scuola) operano in
  contrasto con il programma predisposto per il recupero del
  ragazzo, anche attraverso azioni presso il giudice
  amministrativo;
      reperire, preparare e sostenere nella loro azione i
  volontari che assumono l'ufficio di tutore, di curatore
  speciale e di assistente alla protezione del minore;
      rappresentare ai consigli comunali o provinciali, con
  relazioni e petizioni, gravi carenze di intervento a sostegno
  di minori in difficoltà (articoli 128, 129, 130 e 131).
    E' stata anche prevista l'istituzione di un Osservatorio
  sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.
    Manca oggi una effettiva conoscenza della reale situazione
  della infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese: i dati
  statistici sono frammentari insufficienti (basti pensare che
  non è dato sapere quanti dei reati di maltrattamento
  riguardano i minori e quanti le persone anziane; che le
  aggregazioni dei dati sulla salute prendono in considerazione
  fasce di età che comprendono minori e adulti; che i dati sui
  minori ricoverati in istituto non consentono
 
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  la identificazione delle ragioni del ricovero e
  quindi rendono difficile una azione efficace per attuare
  affidamenti familiari); manca una conoscenza della differente
  situazione dei minori nel Nord e nel Sud del Paese e nelle
  aree metropolitane quando invece i problemi sono totalmente
  diversi in realtà così diversificate; manca una mappa delle
  risorse ed una verifica della loro efficienza; manca un centro
  unitario che raccolga le molte ricerche che in campo minorile
  sono effettuate per impostare su esse una strategia di
  intervento a livello legislativo, politico e amministrativo;
  manca una verifica dell'impatto delle
  leggi approvate a tutela del minore, il che consentirebbe
  adattamenti; manca un organismo che possa valutare le
  conseguenze che leggi in via di approvazione che non
  riguardano direttamente il mondo dell'infanzia e
  dell'adolescenza possono avere sui minori, condizionando la
  loro vita e la loro crescita.  Sarebbe estremamente utile un
  organismo che possa patrocinare esperienze pilota a tutela e
  protezione dei minori.
    L'Osservatorio nazionale è istituito presso la Presidenza
  del Consiglio dei Ministri: sarebbe auspicabile che a loro
  volta le regioni istituissero analoghi osservatori a livello
  regionale.
 
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