| (Diritti civili del minore).
1. Il soggetto in età evolutiva ha diritto:
a) ad essere posto in grado di acquisire una
identità corrispondente alle proprie peculiari caratteristiche
di personalità ed alle proprie aspirazioni;
b) ad ottenere tutti quegli apporti positivi che
sono indispensabili per un suo adeguato e compiuto sviluppo
umano;
c) a non veder compromesso il suo regolare processo
di crescita;
d) ad ottenere il rispetto della sua persona e
delle sue fondamentali esigenze educative;
e) a vedere non semplicemente proclamati ma
concretamente attuati tutti i diritti che gli sono
riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
f) a veder favorito il suo processo di
socializzazione e, in particolare, ad essere aiutato a
svilupparsi nello spirito degli ideali proclamati dalle
Nazioni Unite, e, specificamente, nello spirito di pace, di
tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.
2. I diritti riconosciuti al minore dalla presente legge e
dalle altre leggi vigenti costituiscono aspetti particolari di
un diritto generale all'educazione, espressamente riconosciuto
e da rispettare, attuare
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e promuovere dagli organi dello Stato, dalle comunità locali
e dalle strutture di formazione, anche private, nonché da
tutte le componenti della società, che devono sentirsi
impegnate per un adeguato e regolare sviluppo umano di coloro
che si affacciano alla vita sociale.
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