| (Partecipazione del minore
alle decisioni che lo coinvolgono).
1. Il minore, che ha capacità di esprimere proprie
aspirazioni e opinioni, ha diritto a manifestare liberamente
il proprio pensiero sulle questioni che lo riguardano. Tali
aspirazioni ed opinioni devono essere tenute in seria
considerazione sia da coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale sia da tutti i soggetti che devono prendere
decisioni che coinvolgono in qualche modo il minore, tenendo
conto dell'età e del grado di maturità da esso raggiunto.
2. Nelle procedure giudiziarie ed amministrative che
riguardano minori che abbiano compiuto i dodici anni o, se
opportuno, anche di età inferiore, essi devono essere
ascoltati con modi e forme che consentano di percepire il loro
vero pensiero, senza arrecare loro grave turbamento.
3. Nelle procedure giudiziarie in cui possa esistere un
conflitto, anche potenziale, di interessi tra il minore ed uno
o entrambi i genitori deve essere nominato un curatore
speciale per il minore.
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