| (Denuncia di detenzione di specie protette di animali
selvatici).
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59, per la
presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di
specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE
del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni,
resta stabilito al 30 aprile 1994.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il
modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli
aggiornamenti del modulo stesso.
3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1- ter,
del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n.59, è prorogato al
31 dicembre 1994.
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