| (Interventi per la torre di Pisa).
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma
2, della legge 23 dicembre 1992, n.493, relativo
all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito
per le operazioni propedeutiche agli interventi di
consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990,
n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1990, n.360.
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