| (Programmazione regionale per la tutela
del diritto alla salute del minore).
1. Il diritto alla salute del minore deve essere garantito
in tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni regione
standard di interventi e di servizi adeguati e omogenei.
Gli interventi dovranno essere rivolti ai seguenti settori:
a) assistenza prenatale, con funzioni anche di
consulenza genetica, di preparazione alla nascita ed
all'esercizio delle funzioni genitoriali;
b) assistenza alla nascita, con funzioni di
assistenza specialistica per le nascite a rischio e di aiuto
psico-sociale per il bambino non desiderato;
c) assistenza dopo la nascita, con riferimento al
bambino, alla madre ed al loro ambiente di vita, consulenza ai
genitori per l'allevamento e la crescita ed istituzione del
"libretto del bambino";
d) sostegno ai genitori nei loro compiti di
allevamento e di educazione e garanzia
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della presenza dei genitori nei momenti di
ospedalizzazione del bambino;
e) assistenza allo sviluppo del bambino
nell'infanzia, con funzioni di prevenzione e di promozione del
suo benessere psicofisico;
f) assistenza nella preadolescenza e
nell'adolescenza, accertamento preventivo di eventuali
patologie, prevenzioni del disagio psichico ed educazione alla
sessualità;
g) costruzione di ambienti di vita salubri per i
minori, stabilendo indirizzi vincolanti nelle scelte edilizie
e urbanistiche, esercitando le funzioni di vigilanza e
controllo e operando riconversioni delle strutture in cui si
svolge la vita del minore.
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