| (Modalità di attuazione
del diritto della formazione professionale).
1. I centri di formazione professionale devono realizzare
opportuni collegamenti
informativi con la scuola di provenienza degli allievi,
nonché con le forze produttive, i sindacati ed il mercato del
lavoro.
2. Durante lo svolgimento dei corsi di formazione
professionale deve essere assicurato un congruo numero di ore
di esperienza in situazioni lavorative, anche tramite accordi
con imprese.
3. Sono stipulati accordi tra i centri di formazione
professionale e le autorità scolastiche al fine di consentire
il conseguimento dei titoli di studio di istruzione primaria,
anche tramite la proficua frequenza di corsi di formazione
professionale.
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