| (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione).
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, relativo
alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è
prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
| |