| (Organizzazione territoriale
e programmazione regionale).
1. Le regioni, sentiti i comuni e d'intesa con le province,
determinano gli ambiti territoriali adeguati per la
programmazione dei servizi sociali per l'età evolutiva e la
famiglia e stabiliscono norme sulle forme associative, anche
obbligatorie, e di cooperazione tra gli enti locali
territoriali per la gestione dei servizi sociali.
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2. Le regioni predispongono piani in cui sono previsti gli
indirizzi per la formulazione di piani di zona, con
particolare riferimento all'età evolutiva ed alla famiglia,
fissano gli obiettivi e le priorità del settore, indicano le
forme di integrazione degli interventi per gli obiettivi e le
priorità del settore, indicano le forme di integrazione degli
interventi per la famiglia, per l'area materna ed infantile,
per l'infanzia e l'adolescenza, nonché stabiliscono le azioni
da realizzare nel periodo di validità del piano, gli
standard dei servizi e delle prestazioni, le fonti di
finanziamento e le modalità di verifica.
3. Ai fini di cui al comma 2 le regioni promuovono la
preventiva consultazione degli enti locali, delle istituzioni
che hanno competenza in materia di tutela dei minori, degli
operatori del settore e delle associazioni che hanno finalità
di promozione dei diritti dei minori.
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