| (Piani regionali).
1. Le regioni devono stabilire, nei piani regionali di cui
all'articolo 23, norme affinché gli enti locali predispongano
strutture e servizi per:
a) consentire al ragazzo da una parte di scoprire e
valorizzare le tradizioni locali e i valori culturali
specifici e dall'altra di costruirsi una identità in quanto
soggetto partecipe della comunità mondiale oltre che
nazionale, promuovendo lo scambio ed il confronto tra
differenti realtà culturali, etniche e sociali;
b) consentire al ragazzo il libero accesso, anche
attraverso attività di promozione e di sostegno, a fonti
artistiche e culturali e la possibilità di esprimere e
sviluppare le proprie peculiari capacità, la propria fantasia
creatrice e la propria manualità;
c) consentire al ragazzo la possibilità di svolgere
attività sportiva non competitiva, predisponendo strutture e
favorendo, per l'esercizio di tale attività, la presenza di
personale con capacità educative;
d) consentire il libero uso del territorio,
prevedendo anche spazi verdi con aree attrezzate per
l'incontro dei bambini e delle loro famiglie, garantendo nel
contempo una particolare vigilanza anche di natura
igienico-sanitaria;
e) consentire e facilitare la vita di gruppo dei
ragazzi e degli adolescenti, anche in modo spontaneo,
prevedendo spazi per il gioco comune in zone ad alta intensità
abitativa;
f) consentire e favorire l'associazionismo
giovanile.
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