| (Forme di tutela dei diritti).
1. Le leggi regionali devono prevedere forme di controllo
sostitutivo nei casi di
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inadempienze degli organi della regione o degli enti locali
ai doveri loro imposti per legge o assunti con convenzioni
pubbliche o private. Quando siano inadempienti organi locali
dell'amministrazione statale, i controlli sostitutivi sono
esercitati dal commissario di Governo o dal prefetto,
rispettivamente, nei confronti di organi statali a livello
regionale ovvero a livello provinciale e comunale.
2. Per gli interventi dei diversi soggetti pubblici
necessari ad assicurare l'effettiva attuazione dei diritti dei
minori si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e al Capo IV della legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Per la tutela dei diritti dei minori di cui alla
presente legge possono intervenire in giudizio e nei
procedimenti amministrativi associazioni legalmente costituite
aventi tale finalità, purché non osti l'espresso rifiuto del
legale rappresentante dei minori o degli stessi interessati,
quando abbiano compiuto i quattordici anni.
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