| (Diritto ad un valido ambiente familiare).
1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto ad essere educato
in un valido ambiente familiare che sia, possibilmente, quello
della propria famiglia di origine.
2. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, sostiene con
idonee misure la famiglia ed i servizi sociali degli enti
locali predispongono adeguate provvidenze per aiutare, non
solo con interventi economici, le famiglie in difficoltà a
risolvere i propri problemi, affinché esse possano svolgere
adeguatamente le proprie funzioni".
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