| (Informazione alla madre della possibilità di non
riconoscere il figlio).
1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2
della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonché della possibilità offerta dall'ordinamento di
non riconoscere il proprio figlio e della conseguente
sicurezza che il figlio, al momento della nascita, sarà
inserito in un famiglia adottiva".
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