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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

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DDL0003-0002
Progetto di legge Camera n. 3 - testo presentato - (DDL12-3)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3. TESTIPDL
...C3.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con questa proposta di legge
  di iniziativa popolare, promossa dalla CGIL, viene offerta una
  risposta organica, il più possibile compiuta, nell'attuale
  quadro ordinamentale - pur tenendo conto della necessità di
  modificare anche l'articolo 39 della Costituzione - al
  problema, ormai indifferibile, della ricostruzione o creazione
  ex novo  di regole certe ed adeguati strumenti di
  democrazia sindacale, sia nei luoghi di lavoro sia nelle
  relazioni collettive intercategoriali; ed ancora al problema
  della fissazione di regole e strumenti di trasparenza e
  verificabilità da parte degli interessati dell'azione
  sindacale di rappresentanza; di rafforzamento della presenza
  sindacale nel mondo delle piccole e piccolissime imprese; di
  riordino ed estensione dell'efficacia della contrattazione; di
  controllo, infine, della reale
  rappresentatività delle confederazioni ed orgarizzazioni
  sindacali.
    Il superamento dell'attuale disciplina legislativa, che ha
  uno dei suoi fondamenti nell'articolo 19 della legge 20 maggio
  1970, n. 300, e nel concetto di maggiore rappresentatività in
  essa contenuto - presunta e non verificata - costituisce, in
  vista di questi scopi, una sorta di precondizione che non
  comporta, di per sè, alcun giudizio negativo sulle scelte
  storicamente adottate, venti anni or sono, dal legislatore.  Si
  trattò, allora, di una scelta di sostegno selettivo a quelle
  organizzazioni sindacali, anzitutto confederali, che
  l'evidenza dei risultati di una grande stagione rivendicativa
  indicava come sicuramente rappresentative degli interessi e
  della volontà di emancipazione delle classi lavoratrici; di
  tale scelta va sottolineata la grande
 
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  valenza ed effettiva portata di progresso, ma è altrettanto
  necessario riconoscere, ora, che il suo essere incompleta -
  non specificando le modalità di accertamento della
  rappresentatività - può fare insorgere pericoli di
  degenerazioni, in prosieguo di tempo, in corrispondenza del
  mutare della situazione sociale, economica e politica.
    In questa mutata situazione, che ha costretto le
  organizzazioni sindacali ad alternare alla tradizionale
  contrattazione acquisitiva accordi aziendali di tipo
  gestionale e nazionali di riequilibrio e contenimento, ma
  anche di accettazione di sacrifici, la maggiore
  rappresentatività "presunta" può finire con il costituire,
  infatti, il vettore ed il simbolo di un potere paranormativo
  (spesso anche esplicitamente affermato da non poche leggi) di
  disposizione di diritti ed interessi di lavoratori, sia
  iscritti sia anche non iscritti, che si è tradotto, nella
  assenza di regole certe di conferimento e verifica del mandato
  negoziale, in un logoramento dei rapporti di fiducia con la
  base dei rappresentati.
    Per altro verso, quel criterio legislativo, invece di
  favorire l'unità di azione ed organizzativa dei sindacati,
  l'ha spesso minata, togliendo credibilità, certezza e la
  necessaria irrevocabilità alle intese negoziali dirette a
  ricostruire modelli di rappresentanza unitari, in ragione del
  permanente diritto legale di ogni sindacato maggiormente
  rappresentativo, di ridar vita, in ogni momento, alla
  "propria" rappresentanza aziendale.  E' purtroppo accaduto,
  invero, che numerosi consigli di fabbrica siano entrati in
  grave crisi di rappresentanza, o abbiano finito addirittura
  per decadere a causa della decisione di una delle
  organizzazioni sindacali, che pur ne aveva propugnato la
  formazione, di ricostituire, ai sensi dell'articolo 19, la
  loro rappresentanza sindacale aziendale (RSA).
    Da qui la necessità attuale di eliminare dati normativi
  ormai contraddittori con gli stessi scopi avuti di mira dal
  legislatore statutario, e di dare un nuovo fondamento
  universale, neutrale e certo - quale solo può essere
  assicurato dalla legge - alla rappresentanza e democrazia
  sindacale; riconoscendo, peraltro, lo spessore delle esigenze
  poste in luce dalle vicende sociopolitiche dell'ultimo
  decennio, che non consentono più di risolvere il problema
  dell'investitura di poteri dell'organo rappresentativo e
  negoziale in termini meramente associativi.
    Ciò è sopratutto vero nella dimensione aziendale, dove la
  natura dei problemi affrontati non consente di eludere la
  questione dell'universalità degli effetti, siano positivi o
  negativi, dell'azione sindacale, e dove, quindi, risulta
  politicamente, ma anche giuridicamente, necessario passare ad
  un'investitura elettiva dell'organo di rappresentanza.
    La scelta primaria che così si compie è quella della
  previsione per legge dell'elezione di un organismo unitario di
  rappresentanza, cui demandare i diritti di contrattazione
  aziendale con efficacia generale, nonché di informazione, di
  consultazione e, in prospettiva, di codeterminazione (articoli
  2 e 5 della proposta).
    Questo, tuttavia, non significa, e non può significare,
  negazione del diritto di esistenza ed attività nei luoghi di
  lavoro del sindacato come associazione, perché, anzi, questo
  diritto può e deve essere garantito (ad esso è dedicato
  l'articolo 1 della proposta) in modo più certo ed ampio di
  quanto avvenisse con lo stesso Statuto dei lavoratori.
    Quella scelta, poi, non significa neppure monopolio della
  fonte legislativa ad esclusione di quella negoziale nella
  disciplina delle rappresentanze unitarie nei luoghi di lavoro:
  la legge, in sintesi, costituisce solo una garanzia per i
  lavoratori di poter comunque contare su un organo di
  rappresentanza da loro eletto, senza impedire all'autonomia
  collettiva di creare essa, in via negoziale, altri modelli, il
  cui unico limite è, ovviamente, di non contraddire i princìpi
  di universalità democrazia, esigibilità della rappresentanza
  postulati dalla disciplina legale.
    Logico corollario del pieno recupero da parte dei
  lavoratori del diritto di nominare i propri rappresentanti è,
  nella proposta di legge, l'introduzione di regole certe circa
  il controllo sulle modalità di esercizio del loro potere
  rappresentativo, controllo che
 
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  si esercita non solo  a posteriori,  con la possibilità
  di sottoporre gli accordi a verifiche con voto personale e
  segreto, ma anche in via preventiva e partecipativa, mediante
  l'approvazione delle piattaforme rivendicative e la
  determinazione dei limiti del mandato a stipulare.
    Analoga ispirazione segue la proposta di legge con riguardo
  ai contratti di livello superiore a quello aziendale (articolo
  8): ferma la possibilità di verifica successiva per
  l'espletamento della quale un ruolo importante è riconosciuto,
  nei luoghi di lavoro, alle rappresentanze unitarie elettive, è
  prevista l'innovativa possibilità di elezione di un comitato
  nazionale di delegati dei lavoratori, con compiti di
  affiancamento della delegazione trattante e di cura
  dell'effettivo apporto dei lavoratori interessati nella messa
  a punto della piattaforma rivendicativa e del mandato a
  sottoscrivere l'accordo.
    Va ancora ricordato, per completare l'illustrazione
  generale e sintetica della proposta che la "maggiore
  rappresentatività" di confederazioni e sindacati resta
  prevista, per i più diversi fini e casi di interlocuzione tra
  forze sociali, in una miriade di leggi: per tale motivo la
  presente proposta si preoccupa (articolo 10) di trasformare la
  rappresentatività di una confederazione o di un sindacato da
  "presunta" in concreta e verificabile, ancorandola al positivo
  riscontro di un effettivo radicamento tra i lavoratori,
  dimostrato da indici di tipo elettivo, costituiti dai
  risultati ottenuti in determinate elezioni, o,
  secondariamente, di tipo associativo.
    Importanza tutt'altro che secondaria hanno, ancora, alcune
  previsioni dirette a rafforzare la presenza sindacale nel
  settore delle piccole imprese, garantire la applicazione a
  tutti i lavoratori dei contratti nazionali, e a rafforzare
  l'efficacia della stessa contrattazione: si allude, da una
  parte, all'articolo 6 che disciplina la costituzione di
  rappresentanze unitarie interaziendali tra lavoratori
  dipendenti da imprese con meno di 15 addetti, e, dall'altra,
  all'articolo 7 che riformula in modo ampio e comprensivo
  discipline settoriali riguardanti l'obbligo di applicazione
  dei contratti collettivi a carico degli imprenditori che
  fruiscano di benefici ed incentivi pubblici di qualsiasi tipo,
  e all'articolo 9 che stabilisce un principio legale di
  ultrattività dei contratti collettivi.
    Deve, infine, esser sottolineato come la proposta di legge
  si iscriva nella direttiva politica, adottata dal movimento
  sindacale confederale, di riunificazione del mondo del lavoro:
  le sue discipline, invero, si applicano, in linea di
  principio, non solo alle imprese, ma anche ai datori di lavoro
  privati non imprenditori e agli enti pubblici ed
  amministrazioni dello Stato.
    Si comprende, dunque, alla luce di quanto ora esposto sugli
  scopi e sulla struttura d'insieme della proposta di legge,
  perché il suo articolo 1, che modifica formalmente l'articolo
  14 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
  lavoratori), sia dedicato ad una rinnovata e più ampia
  garanzia dell'associazionismo sindacale nei luoghi di lavoro.
  Nel sistema dello Statuto dei lavoratori si contrapponevano,
  da un lato, la "nuda libertà" costituzionale di
  associazionismo sindacale, garantita dalle sole norme
  antidiscriminatorie (articolo 15) e, dall'altro, i diritti e
  le garanzie positive a sostegno della presenza e attività
  sindacale, riservate però, ai soli soggetti contemplati
  nell'articolo 19, ossia alle RSA costituite nell'ambito di
  sindacati aderenti a confederazioni maggiormente
  rappresentative, o, comunque firmatarie di accordi nazionali o
  territoriali applicati nell'unità produttiva: diritti e
  garanzie sulla cui importanza è inutile soffermarsi e che
  riguardano principalmente il potere di indire assemblee,
  retribuite e non retribuite, il diritto di usufruire di una
  sede e di un albo sindacale, nonché di permessi ed aspettative
  per i dirigenti delle RSA, e notevoli garanzie in tema di
  trasferimenti e licenziamenti.
    Questo sistema di sostegno (fortemente) selettivo che
  privilegia la maggior rappresentatività (presunta) di
  confederazioni e sindacati, viene con l'articolo 1 della
  proposta completamente superato, perché la soglia del
  passaggio dalla garanzia della sola libertà associativa al suo
  positivo sostegno da parte dell'ordinamento, con
 
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  l'attribuzione di quei poteri, diritti e garanzie, è ora
  costituita soltanto dalla sussistenza di un minimo di
  radicamento associativo tra gli addetti all'unità produttiva:
  ogni associazione sindacale, anche autonoma o meramente
  aziendale, che conti un numero di iscritti non inferiore al 5
  per cento degli addetti, può costituire una rappresentanza
  associativa fornita di poteri e diritti e garanzie
  qualitativamente uguali a quelli già previsti dal titolo III
  dello Statuto dei lavoratori, anche se quantitativamente
  proporzionati, con riferimento ai permessi sindacali,
  all'ampiezza della base associativa.
    Si ha, dunque, con il superamento del criterio selettivo,
  della maggiore rappresentatività presunta, un notevolissimo
  ampliamento delle garanzie positive dell'associazionismo
  sindacale, che, tra l'altro, risulta sicuramente idoneo a
  soddisfare la richiesta insita nelle proposte di
  referendum  abrogativo dell'articolo 19, così da evitare
  la celebrazione.
    Nelle sole unità produttive con meno di 200 addetti è
  previsto il diritto di costituire rappresentanze associative
  anche ad iniziativa dei sindacati firmatari dei contratti
  collettivi applicati nella unità produttiva, indipendentemente
  dal requisito della consistenza associativa, e ciò si spiega
  per la esigenza, che talvolta si presenta nella piccola
  impresa, di un innesco "esterno" all'inizio della presenza e
  attività sindacale nel luogo di lavoro.
    Questa prima innovazione legislativa va raccordata, come si
  è sopra avvertito, con quella, fondamentale, contenuta
  nell'articolo 2, che sostituisce l'articolo 19 della legge n.
  300 del 1970, vero baricentro della proposta di legge, che
  introduce nel nostro ordinamento l'istituto della
  rappresentanza unitaria elettiva, organo di rappresentanza
  eletto da tutti gli addetti e per questo abilitato a gestire,
  anzitutto negozialmente, i loro interessi con atti ad
  efficacia generale.
    Di centrale rilievo è la legittimazione attiva a pretendere
  l'elezione della rappresentanza unitaria: è sufficiente che lo
  richieda o una delle rappresentanze associative di cui
  all'articolo 1, o un sindacato firmatario di contratto
  collettivo applicato nel luogo di lavoro, o, comunque, il 5
  per cento dei lavoratori.
    La costituzione della rappresentanza unitaria nei luoghi di
  lavoro è immediatamente esigibile da parte di uno qualunque
  dei soggetti previsti dalla proposta di legge e quindi la
  richiesta, corredata dalla presentazione di una lista di
  candidati, attiva la procedura elettorale, senza possibilità
  di intralcio o veto da parte di chicchessia.
    Non vi è, naturalmente, alcun obbligo da parte di
  rappresentanze associative già costituite di partecipare
  all'elezione con la presentazione di una propria lista
  concorrente, ma, evidentemente, ciò comporterebbe
  autoesclusione dalla rappresentanza unitaria, dalla sua
  attività, dai suoi specifici e peculiari poteri e diritti.
    Per converso, la presentazione di una lista da parte di una
  rappresentanza associativa già costituita comporta, salvo
  disposizione contraria dell'associazione interessata, il
  trasferimento dei suoi poteri contrattuali ai rappresentanti
  eletti.
    In sintesi, l'ampiezza e le multiformità della
  legittimazione attiva a pretendere la elezione, costituisce
  una convincente risposta al problema, decisivo, della sua
  effettiva "esigibilità", che viene ancora rafforzata dalla
  previsione dell'articolo 3, che rende perseguibile con il
  rapido ed incisivo procedimento dell'articolo 28 dello Statuto
  dei lavoratori, ogni comportamento ostativo da chiunque posto
  in essere, e - innovazione importante - a richiesta di
  qualunque interessato.
    Dal punto di vista strutturale, la fisionomia della
  rappresentanza unitaria si configura come un organo
  collegiale, eletto con sistema proporzionale, ma con possibile
  articolazione di collegi per categorie di lavoratori (operai,
  impiegati, quadri) e per gruppi professionali, con la
  importante innovazione della presenza garantita di personale
  femminile.
    La consistenza numerica delle rappresentanze unitarie
  elettive varia a seconda del livello occupazionale dell'unità
  produttiva o amministrativa, ed è conformato in modo da
  equivalere, dal punto di vista degli oneri economici ricadenti
  sul datore
 
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  di lavoro, a quelli discendenti attualmente dalla presenza
  nell'unità produttiva di sei RSA.
    Non si tratta, a ben vedere, di un onere eccessivo per le
  imprese, se si pensa che la consistenza numerica della
  rappresentanza unitaria è comunque definita, mentre
  attualmente, il numero delle possibili RSA, con relativi
  diritti e garanzie, è "aperto", tanto che in alcune aziende
  pubbliche il loro numero ha superato la decina.
    Va ancora ripetuto che la disciplina legislativa delle
  rappresentanze unitarie, completata dai regolamenti di
  elezione e funzionamento, è, bensì autosufficiente a garanzia
  di una vera esigibilità da parte dei lavoratori, ma non
  esclude intese negoziali rispettose dei suoi princìpi, che
  troveranno terreno fertile proprio nella esigenza di disegnare
  la struttura della rappresentanza nel modo più congruo alle
  caratteristiche dei singoli settori ed unità produttive.
    Gli articoli 4 e 5 sono dedicati ai principali poteri e
  diritti delle rappresentanze unitarie elettive: diritti di
  contrattazione e diritti di informazione, consultazione e
  codeterminazione.
    L'articolo 4 rende la rappresentanza unitaria elettiva
  titolare del potere di stipulare contratti aziendali con
  efficacia verso tutti i lavoratori occupati nell'impresa o
  unità produttiva ed amministrativa.
    Una simile efficacia  erga omnes,  che riguarda non
  solo le clausole favorevoli, ma eventualmente anche quelle
  sfavorevoli, si giustifica, appunto, per la riconducibilità
  delle determinazioni della rappresentanza unitaria all'insieme
  dei lavoratori, in base al doppio vincolo della elettività
  della rappresentanza e della possibilità dell'insieme dei
  lavoratori di metter eventualmente nel nulla il contratto con
  votazione referendaria - a maggioranza - richiesta da un terzo
  dei lavoratori o dei rappresentati eletti.
    Il potere negoziale riconosciuto alla rappresentanza
  unitaria non significa, però, estromissione dell'associazione
  sindacale dalla contrattazione aziendale, perché, anzi, esso
  può assistere la rappresentanza e, ove si tratti di clausole
  aziendali di specificazione o esecuzione di accordi nazionali,
  essere cofirmatario dell'accordo aziendale.
    Più in generale, si è reso necessario, stante ormai la
  diversità strutturale degli agenti negoziali, regolare il
  rapporto tra contrattazione aziendale e quella nazionale,
  attraverso il riconoscimento a quella nazionale
  dell'inderogabilità  in peius  da parte della
  contrattazione aziendale, di cui la prima può determinare
  anche i possibili ambiti e competenze.
    La possibilità, più teorica che pratica, invero, di
  concorso-conflitto tra il potere contrattuale della
  rappresentanza unitaria elettiva e quello di rappresentanze
  associative le quali, in ipotesi, non abbiano voluto prender
  parte alle elezioni, conservando il potere di stipulare
  contratti con efficacia limitata agli iscritti, è regolato con
  la previsione del diritto di ogni lavoratore di richiedere
  l'estensione dei benefici eventualmente ottenuti dalla
  rappresentanza associativa, e ciò allo scopo di impedire che
  essa possa agire da diversivo rispetto alle linee
  rivendicative della rappresentanza unitaria.
    Nell'articolo 5 è contenuto l'elenco-base dei diritti di
  informazione e consultazione spettanti alla rappresentanza
  unitaria.  Si tratta di un elenco che non vuole in alcun modo
  essere esaustivo, ma solo suppletivo e integrativo delle
  previsioni contrattuali presenti e future sulle medesime
  materie, anche se notevole caratteristica della disposizione è
  di non porre soglie occupazionali per la fruizione di quei
  diritti, come invece normalmente avviene nella contrattazione
  collettiva.
    Con l'articolo 6 si apre, per così dire, la seconda parte
  della legge, quella che si occupa della dimensione e di
  problematiche "inter" e "super aziendali".  Lo stesso articolo
  6 detta una regolamentazione, solo all'apparenza complessa,
  per l'elezione di rappresentanze unitarie eletive, in ambiti
  composti da una pluralità di piccole imprese o unità
  produttive, ognuna con meno di 15 addetti, il che comporta
  anche l'esistenza di responsabilità solidali tra il datore di
  lavoro per la
 
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  sopportazione dell'onere economico di permessi, aspettative,
  assemblee retribuite.
    L'articolo 7 riproduce e sintetizza princìpi e discipline
  già sperimentati, con alterni esiti, al fine di estendere
  l'efficacia soggettiva dei contratti nazionali di lavoro,
  attraverso l'imposizione di tale specifico onere ai datori di
  lavoro che intrattengano rapporti contrattuali con le
  pubbliche amministrazioni o fruiscano di qualsivoglia
  incentivo e beneficio a carico della finanza pubblica.
  Notevole è la espressa previsione del diritto dei singoli
  lavoratori di far valere direttamente, in proprio favore, il
  rispetto dell'obbligo datoriale.
    Fortemente innovativa, e di grande momento per
  l'affermazione di una democrazia sindacale che veda i
  lavoratori protagonisti dell'azione rivendicativa, è la
  disciplina prevista dall'articolo 8, riguardante la
  conclusione e l'approvazione dei contratti collettivi di
  livello superiore a quello aziendale, e, dunque, territoriale,
  nazionale o interconfederale.  Viene prevista una
  partecipazione dei lavoratori alla elaborazione della
  piattaforma e alla trattativa di rinnovo dei contratti
  nazionali che si avvale della elezione di un comitato
  nazionale di delegati, normalmente in ragione di un delegato
  ogni 1.000 lavoratori appartenenti alla categoria, fino a
  trecentomila addetti, e un delegato ogni 2.000, al di sopra di
  trecentomila addetti.
    Questo comitato, che nasce con l'obiettivo di affiancare le
  organizzazioni sindacali per tutta la fase contrattuale e che
  cessa di esistere con l'entrata in vigore del contratto, ha,
  tra gli altri, il compito di dare il mandato alla delegazione
  trattante per definire le ipotesi di accordo sulla base delle
  indicazioni vincolanti della consultazione dei lavoratori.
    A questa prima modalità di partecipazione e controllo
  democratico, che riguarda la fase dall'elaborazione fino alla
  stipula dell'accordo, ne segue, eventualmente, un'altra
  successiva alla sottoscrizione dell'accordo stesso, la quale,
  di per sé, non è più sufficiente a determinarne l'entrata in
  vigore.  Deve, infatti, trascorrere una  vacatio  di 20
  giorni, entro la quale il 25 per cento dei delegati, o il 10
  per cento dei lavoratori, può chiedere che si tenga, nei 30
  giorni successivi, una verifica con voto personale e segreto
  in tutti i luoghi di lavoro della categoria interessata.  Il
  contratto sottoscritto entra in vigore se la verifica non
  viene richiesta nei 20 giorni o, se richiesta, ove il
  contratto sia approvato dalla maggioranza dei lavoratori, e,
  in questo caso, dal momento della proclamazione dei
  risultati.
    Nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, non si proceda alla
  costituzione del comitato nazionale dei delegati, la verifica
  successiva è non più solo eventuale, ma obbligatoria ed
  automatica, essendo mancata la prima fase partecipativa.
    L'articolo 9 nell'introdurre (o piuttosto reintrodurre)
  nell'ordinamento una regola legale di ultrattività degli
  accordi, tende a dare la necessaria stabilità al sistema delle
  relazioni sindacali, che - come comprovato da recenti
  esperienze - risulta gravemente lesionato e destabilizzato da
  disdette negoziali che aprono vuoti improvvisi di disciplina
  in importanti materie.
    Infine, per quanto riguarda l'articolo 10 se la "maggiore
  rappresentatività presunta" non può più essere fondante dei
  diritti di associazione né, tantomeno, di quelli di
  negoziazione, ciò non significa che il criterio di maggiore
  rappresentatività non possa tornare utile in molti altri campi
  e discipline, purché si tratti di rappresentatività misurata.
  L'indice di verifica che si è, dunque, scelto per le
  confederazioni, risulta tanto attendibile quanto
  necessariamente severo: occorre almeno il 10 per cento dei
  voti nella elezione dei membri sindacali degli organi futuri
  di controllo dell'INPS e dell'INPDAP.
    Diversi e più articolati sono invece gli indici previsti
  per i sindacati di categoria: si combinano, invero, indici
  elettivi, con riguardo alla elezioni delle rappresentanze
  unitarie o del comitato dei delegati di cui all'articolo 8, la
  cui soglia è fissata al 5 per cento dei voti, e indici
  associativi ed organizzativi, attinenti al tasso di iscrizione
  al sindacato e alla diffusione sul territorio nazionale.
 
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