| (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e
forestale).
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, si intende
osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti
al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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