| (Riconoscimento di figli incestuosi).
1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 251 - (Riconoscimento dei figli incestuosi).
- I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di
parentela, anche soltanto naturale, in linea retta
all'infinito o in linea collaterale entro il secondo grado,
ovvero un vincolo di affinità in linea retta, possono essere
riconosciuti dai loro genitori solo su autorizzazione del
tribunale per i minorenni e per la famiglia, previo
accertamento che tale riconoscimento è nell'interesse del
figlio e che dalla pubblicità del rapporto incestuoso non
potrà derivare alcun pregiudizio al minore".
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