| (Mantenimento delle relazioni parentali
del minore).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 155 del codice
civile è inserito il seguente:
"Il giudice, inoltre, deve, ove non sia controproducente,
assicurare che siano mantenute le relazioni affettive e
significative del minore con tutto il suo ambito
parentale".
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