| (Diritti e doveri del genitore
non affidatario).
1. Il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su essi e deve attenersi alle condizioni determinate
dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da
entrambi i coniugi. Il genitore non affidatario conserva i
diritti ed i doveri inerenti alla responsabilità dei genitori
di cui all'articolo 315, compatibili con il regime di non
affidamento. In particolare deve mantenere significativi
rapporti con il figlio, collaborando lealmente al suo processo
evolutivo; deve contribuire, non solo economicamente, al suo
mantenimento, alla sua istruzione ed alla sua educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al suo interesse. Il genitore
affidatario deve facilitare i rapporti del figlio con il
genitore non affidatario ed i parenti di esso e non svalutarne
figura e ruolo".
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