| (Completamento dell'organico del personale femminile
del Corpo di polizia penitenziaria).
1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma
1, della legge 16 ottobre 1991, n.321, è fissata al 31 maggio
1994, anche al fine di completare l'organico del personale
femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993
e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano,
fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo
36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e
successive modifiche ed integrazioni.
| |