| (Responsabilità genitoriale nel caso di un nuovo
matrimonio del genitore).
1. All'articolo 317 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Nel caso di nuovo matrimonio del genitore affidatario
l'esercizio della responsabilità genitoriale può essere
attribuito, con provvedimento del giudice, anche al nuovo
coniuge ove vi sia il consenso del genitore non affidatario e
la domanda congiunta dei nuovi coniugi, ovvero se, mancando il
consenso del genitore, il tribunale per i minorenni e per la
famiglia ritenga che ciò corrisponda all'interesse del
minore".
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