| (Provvedimenti del giudice).
1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 333 - (Provvedimenti del giudice). -
Nell'interesse del minore il giudice può intervenire con
decreto sulla responsabilità genitoriale:
1) disponendo interventi di assistenza e sostegno alla
famiglia;
2) prescrivendo il comportamento che i genitori devono
tenere nei confronti del figlio. Nei casi più gravi il giudice
può subordinare la permanenza del minore presso i genitori
all'adempimento da parte degli stessi delle prescrizioni
impartite;
3) disponendo l'allontanamento del genitore dalla casa
familiare;
4) disponendo l'allontanamento del minore dalla casa
familiare ed il suo affidamento all'altro genitore, a parenti
o a terzi;
5) disponendo l'affidamento al servizio sociale dell'ente
locale del minore, anche in caso di suo contestuale
allontanamento;
6) disponendo la privazione della responsabilità
genitoriale e della conseguente potestà;
7) disponendo l'apertura del procedimento di adozione.
Nell'emanare i decreti di cui al primo comma il giudice
preferisce, ove sia possibile ed opportuno, le soluzioni che
mantengano il minore nel suo abituale ambiente di vita".
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