| (Affidamento ai servizi sociali).
1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 333- bis. - (Affidamento ai servizi sociali).
- Nel caso di affidamento ai
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servizi sociali dell'ente locale il tribunale, predisposto
insieme con i servizi un progetto educativo, convoca i
genitori, i servizi e, se possibile, anche il minore per
concordare tempi, modalità e criteri di verifica
dell'intervento.
Il progetto è approvato con decreto, che è comunicato alle
parti".
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