| (Procedimento di intervento giudiziale sulla
responsabilità genitoriale).
1. Dopo l'articolo 333- bis del codice civile è
inserito il seguente:
"Art. 333- ter. - (Procedimento di intervento
giudiziale sulla responsabilità genitoriale). - I
provvedimenti di cui all'articolo 333 sono assunti in camera
di consiglio a seguito di istruttoria il cui espletamento può
essere affidato dal collegio ad uno o a due componenti dello
stesso.
Devono essere sentiti il genitore, i ricorrenti, il minore
a condizione che abbia compiuto il dodicesimo anno di età o,
se opportuno, anche di età inferiore, il pubblico ministero ed
i servizi sociali dell'ente locale.
In caso di urgenza il tribunale per i miorenni e per la
famiglia può adottare un provvedimento temporaneo
nell'interesse del minore senza necessità dell'audizione dei
soggetti di cui ai commi precedenti. Tale provvedimento può
essere pronunciato anche da uno dei componenti del tribunale
stesso e in tal caso perde efficacia se non è convalidato in
camera di consiglio entro dieci giorni.
I provvedimenti di urgenza, compreso quello di convalida di
cui al terzo comma, non sono impugnabili ma decadono se non
sono sostituiti entro trenta giorni da provvedimenti emessi in
contraddittorio tra le parti.
Il collegio designa uno o due dei suoi componenti per la
vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti e per eventuali
proposte di modifica".
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