| (Reintegrazione nelle responsabilità
genitoriali).
1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 336 - (Reintegrazione nella potestà) - Il
giudice può reintegrare nella potestà o nel suo esercizio il
genitore che ne sia decaduto o la cui potestà sia stata
attribuita ad altri, quando, cessate le ragioni per le quali
il provvedimento è stato emanato, è escluso ogni pericolo di
pregiudizio per il figlio".
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