| (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi
epigei).
1. Fino al 30 giugno 1994 i prodotti di cui al capo II
della legge 23 agosto 1993, n.352, possono essere posti in
commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di
etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17,
comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della
medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in
regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e
confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della predetta legge.
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