| (Apertura della tutela).
1. L'articolo 343 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 343 - (Apertura della tutela). - Se
entrambi i genitori sono deceduti ovvero si è provveduto ai
sensi dell'articolo 333 primo comma, numero 6), si procede
alla nomina del tutore.
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Alla nomina provvede il tribunale per i minorenni e per la
famiglia del luogo dove si trova il minore.
Qualora il minore si trasferisca altrove, gli atti della
tutela sono trasmessi al tribunale per i minorenni e per la
famiglia competente per territorio che provvede, se del caso,
alla nomina di un nuovo tutore".
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