| (Scelta del tutore).
1. L'articolo 348 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 348 - (Scelta del tutore) - Il tribunale
per i minorenni e per la famiglia sceglie il tutore
preferibilmente tra le persone designate dai genitori deceduti
o tra i familiari del minore che risultano idonei per
condotta, esperienza e disponibilità ad esercitare in concreto
le funzioni loro attribuite.
Qualora non si possa procedere al sensi del primo comma, il
tribunale per i minorenni e per la famiglia procede alla
scelta del tutore tra le persone indicate dall'ufficio del
pubblico tutore.
Nel caso di affidamento familiare di minore privo di
genitori o con genitori privati della potestà, l'affidatario
può essere nominato anche tutore.
Qualora il minore sia inserito in una comunità di tipo
familiare, può essere nominato tutore uno dei membri della
stessa.
Ogni tutore non può esplicare la sua funzione nei confronti
di più di tre minori contemporaneamente, a meno che la tutela
non riguardi minori facenti parte dello stesso nucleo
familiare".
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