| (Funzioni del tutore).
1. L'articolo 357 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 357 - (Funzioni del tutore) - Il tutore
provvede all'assistenza personale, all'educazione ed al
mantenimento del minore.
Il tutore provvede alle spese necessarie attingendo al
patrimonio del minore, ove lo stesso esista e lo consenta,
ovvero con il contributo dei genitori o della pubblica
assistenza. In ogni caso il tutore deve rendere un rendiconto
annuale al giudice tutelare.
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Il tutore rappresenta il minore in tutti gli atti civili e
ne amministra i beni".
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