| (Difficoltà nel processo di socializzazione).
1. Nei casi in cui la condotta del minore evidenzi gravi
difficoltà nel processo
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di socializzazione, il tribunale per i minorenni e per la
famiglia, su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o
dei parenti, dei servizi sociali degli enti locali, della
scuola o di altre autorità, può iniziare il procedimento per
l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 64, dopo aver
assunto le opportune informazioni al fine di verificarne la
fondatezza.
2. Nel procedimento devono essere sentiti i genitori del
minore o il suo tutore, il minore stesso, i servizi sociali
degli enti locali e gli altri soggetti di cui si ritenga
opportuna l'audizione.
3. Nel procedimento è consentito al minore di farsi
assistere da un difensore.
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